Sulla Gazzetta ufficiale numero 165 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto ministeriale del 3 giugno 2014 che contiene le nuove procedure operative di intervento e flussi informativi nell’ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) per l’anno 2014. Le procedure sono contenute nell’Allegato A del Decreto in conformità a quanto previsto al comma 2, art. 2 dell’ordinanza 4 agosto 2011, la cui efficacia è stata prorogata dall’ordinanza 6 agosto 2013 e sono state predisposte dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise di concerto con la Direzione generale della Sanità Animale del Ministero della Salute.
Tali procedure hanno il fine di individuare il più precocemente possibile la circolazione del virus West Nile sia nelle aree dove l’infezione è già apparsa nel passato sia nelle restanti parti del territorio nazionale al fine di mettere il Servizio sanitario nazionale nelle condizioni migliori e più efficaci per porre in atto tutte le misure preventive necessarie a tutelare la salute pubblica. L’obiettivo principale del piano, pertanto, è quello di individuare precocemente la circolazione del virus sul territorio nazionale negli uccelli, insetti o mammiferi attraverso programmi di sorveglianza mirati.
Criteri generali per la sorveglianza. La sorveglianza nei confronti della WND si avvale di: sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio. E’ possibile, in alternativa attuare la sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o all’aperto o tramite l’allestimento di gruppi di polli sentinella; sorveglianza negli equidi; sorveglianza entomologica; sorveglianza su carcasse di uccelli selvatici.
Per il rilievo precoce dell’infezione la sorveglianza piu’ efficace è quella effettuata sugli insetti vettori e sugli uccelli, tenuto conto che sono quest’ultimi ospiti a infettarsi piu’ precocemente nel corso della stagione epidemico.
Le modalità di attuazione delle diverse attività di sorveglianza differiscono a seconda della situazione epidemiologica riscontrata. Le aree oggetto del piano sono individuate sulla base delle evidenze epidemiologiche riferite agli anni precedenti, nonché sulla base di informazioni epidemiologiche/ecologiche/ambientali. Le regioni possono definire piani straordinari, da inviare preventivamente al Ministero e al CESME per una valutazione, finalizzati a rimodulare la sorveglianza sulla base delle evidenzeche si manifestano nel corso dell’attivita’ stessa.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 21 luglio 2014