Via libera all’utilizzo di insetti vivi per l’alimentazione di alcune specie animali d’allevamento. La Direzione generale Sanità animale del Ministero della Salute chiarisce, con una nota, che è ammesso l’utilizzo di insetti vivi delle specie indicate dall’allegato X capo II sezione 1 del regolamento (UE) 142/2011 per l’alimentazione di pollame, suini e pesci d’allevamento.
Alla luce dell’interesse sempre maggiore per l’uso di insetti vivi nell’alimentazione animale, e dell’apertura del loro uso in alimentazione umana, Il Ministero della salute ha aggiornato le disposizioni impartite con nota 0011399-05/05/2017-DGSAF-MDS-P.
La normativa attualmente in vigore riconosce i vantaggi dell’allevamento di insetti nell’ambito dell’economia circolare e della riduzione degli sprechi e inquadra gli insetti come una fonte proteica di elevato valore biologico, alternativa alle altre proteine di origine animale nei mangimi.
La nota ministeriale del 18 settembre 2023 fornisce le definizioni di insetto vivo, insetto trattato, proteina animale trasformata (PAT) di insetto e di stabilimento (intendendo con questo termine i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti insetti, su base temporanea o permanente).
L’utilizzo delle proteine animali trasformate nell’alimentazione degli animali da reddito è regolamentato e limitato dal Regolamento CE999/2001. Tale Regolamento non si applica all’utilizzo di insetti vivi o trattati per l’alimentazione degli animali da allevamento, per cui gli Stati Membri dell’Unione Europea hanno facoltà di decidere sul loro territorio nazionale nel rispetto dei requisiti generali della norma comunitaria.
A tal proposito l’Italia considera:
1. Insetti vivi: NON sono soggetti al reg. (CE) 1069/2009 in quanto NON sono sottoprodotti di origine animale. Tuttavia, pur ammettendone, con la presente nota, l’uso per animali produttori di alimenti, permane il divieto di somministrazione ai ruminanti come previsto dall’articolo 7 del reg. (CE) 999/01;
2. Insetti trattati: sono soggetti al reg. (CE) 1069/2009 in quanto sottoprodotti di categoria 3 ai sensi dell’articolo 10, lettera l) ovvero “invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali” del reg. (CE) 1069/2009. Tali sottoprodotti possono essere somministrati ad animali da allevamento, diversi da animali da pelliccia, solo previa trasformazione secondo un metodo di trasformazione da 1 a 5 e 7, di cui all’allegato IV, Capo III del reg. (UE) 142/2011. Di conseguenza, gli insetti che hanno subito un trattamento differente non possono essere somministrati ad animali da allevamento diversi da quelli da pelliccia;
3. Grassi e oli derivati da insetti: NON rientrando nel FEEDBAN possono essere destinati anche ad animali di allevamento.
La nota Ministeriale intende ammettere l’uso di insetti vivi nell’alimentazione di animali da allevamento, restringendo tale possibilità alle specie per cui è già ammesso l’utilizzo delle PAT, ovvero pollame, suini e pesci di acquacoltura, che sono anche le specie di animali per cui vi è maggiore interesse nella ricerca di fonti proteiche alternative.
Per quanto riguarda le specie di insetti utilizzabili vivi per l’alimentazione dei suddetti animali da allevamento, si ritiene coerente e cautelativo dal punto di vista sanitario, ammettere esclusivamente l’uso delle specie di insetti già autorizzate per la produzione di PAT destinate ad animali di allevamento ovvero:
• mosca soldato nera (Hermetia illucens)
• mosca comune (Musca domestica)
• tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor)
• alfitobio (Alphitobius diaperinus)
• grillo domestico (Acheta domesticus)
• grillo tropicale (Gryllodes sigillatus)
• grillo silente (Gryllus assimilis)
• baco da seta (Bombyx mori)
Nello specifico, la nota fornisce indicazioni riferibili agli insetti vivi delle specie eterometabole (Acheta domesticus, Gryllodes sigillatus, Gryllus assimilis), e alle fasi larvali vive delle specie olometabole (Hermetia illucens, Musca domestica, Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus e Bombyx mori).
Dal punto di vista normativo, gli insetti vivi sono materie prime per mangimi, inseriti nella voce 9.16.1 del Catalogo EU delle materie prime per mangimi (reg. (UE) 68/2013, s.m.i):
9.16.1 Invertebrati terrestri vivi: Invertebrati terrestri vivi, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana.
Pertanto, gli insetti vivi destinati alla mangimistica sono soggetti a tutta la normativa applicabile che definisce requisiti igienico sanitari, di etichettatura e immissione in commercio per le materie prime per mangimi.
La nota Ministeriale fornisce inoltre indicazioni in merito a:
ALIMENTAZIONE DEGLI INSETTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI
REGISTRAZIONE DELL’ALLEVAMENTO
MISURE DI CONTROLLO SANITARIO
STABILIMENTI E PROCEDURE
GESTIONE DEGLI ANIMALI
TRASPORTO
PERSONALE/OPERATORI
RESPONSABILITÀ E CONTROLLI UFFICIALI
RACCOLTA DEGLI INSETTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE
GESTIONE IGIENICA DEL SUBSTRATO UTILIZZATO
IMPORTAZIONE DI INSETTI VIVI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE
All’allegato I della nota Ministeriale viene proposto un modello di certificato da utilizzare per l’importazione di insetti vivi destinati all’alimentazione animale.