Con sentenza n. 270 del 2016, depositata in data 15 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso l’ordinanza contingibile ed urgente del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” con la quale è stata rafforzata ed intensificata l’attività di lotta alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e bufalina, alla brucellosi ovi-caprina, nonché alla leucosi bovina enzootica nei territori nazionali non ancora ufficialmente indenni. La Consulta ha affermato che l’ordinanza ministeriale “attiene,… in modo prevalente alla materia di competenza esclusiva dello Stato della «profilassi internazionale», di cui all’art. 117, primo comma, lettera q), della Costituzione”.
I Giudici costituzionali hanno, pertanto, ribadito che la disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento rientra nelle prerogative del Ministero della salute. Attenendo all’àmbito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “profilassi internazionale”, e di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.
Quotidiano sanità – 16 dicembre 2016