Revoca certificato di esenzione per condizione economica. Recita proprio così la lettera che in questi giorni molti dei cittadini/pazienti si sono trovati nella cassetta della posta inviata dalla Ulss 6 Euganea. Il contenuto della lettera è molto chiaro nella parte in cui comunica ai detentori dell’esenzione del ticket, sia che scoppi di salute, sia che si sia allettati o ammalati terminali, “che il nominativo non è più presente nelle liste degli aventi diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)”, con tanto di frase in grassetto.
Alcune Ulss venete su indicazione della Regione hanno inviato lettere con lo stesso tono, altre Ulss chiedono ai cittadini di trasmettere i dati direttamente sul web. Ma il succo è sempre lo stesso: afar data dal 1° aprile 2018 non si può più usare il certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria rilasciato precedentemente dalla Regione Veneto.
La comunicazione continua dicendo che resta comunque il diritto di procedere all’autocertificazione, secondo un modello allegato, recandosi all’Azienda Ulss per l’assistenza e ricevere quindi un nuovo ed eventuale certificato valido fino a marzo 2019. La comunicazione ricorda che le Ulss si riservono la facoltà di fare controlli puntuali e, a fronte di indebite esenzioni, di procedere al recupero degli importi con tanto di sanzione amministrativa in aggiunta. Ma quali sono le condizioni per accedere all’esenzione del ticket?
Cittadini disoccupati ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. (Esenti per disoccupazione) codificato in Regione del Veneto –codice 7R3.
Cittadini di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (Esenti per assegno sociale) codificato in Regione del Veneto – codice 7R4.
Cittadini di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico (esenti per pensione al minimo) codificato in Regione del Veneto – codice 7R5 (Portale Sanità Regione del Veneto).
La Regione Veneto fa tabula rasa di questi criteri obbligando gli utenti a presentare una autodichiarazione, la cui efficacia è comunque a termine (1 anno). Ora, un ente pubblico non ha i mezzi e gli strumenti per verificare se il cittadino ha diritto o meno all’esenzione o se sono cambiate le condizioni di reddito o età, prima di cancellarlo dalle liste degli aventi il diritto al ticket?
Molto più semplicemente, perché la Regione Veneto non procede come molte altre regioni, ad esempio come la regione Lombardia, dove le attestazioni di esenzione dei ticket non hanno una scadenza annuale e sono pertanto ritenute valide fino al momento in cui non intervengano variazioni nel reddito e/o nella condizione lavorativa?
Ovvero perché Ulss e Regione Veneto, con i preposti a ciò deputati, anziché cancellare gli aventi diritto tout court, non effettuava un semplice controllo partendo proprio dalle dichiarazioni dei redditi presentate ogni anno presso le Agenzie delle Entrate? Agenzia che già essa stessa monitora. Atteso che il cittadino viene avvisato di “puntuali controlli sulle prestazioni erogate in esenzione” e di sanzioni in caso di “indebite” prestazioni ricevute, queste verifiche non potevano già essere fatte a monte?
Il rischio è che tale autocertificazione non venga resa perché la maggior parte degli aventi diritto sono persone anziane o in difficoltà, non sempre autonome o affiancate da soggetti che se ne prendono cura.
Endrius Salvalaggio – Quotidiano sanità – 18 aprile 2018