Ci sono voluti 73 anni, e un Presidente assai più giovane, per riformare le regole in materia di sicurezza alimentare vigente in USA.
Il 4 gennaio Barack Obama ha firmato il “Food Safety Modernization Act” (FSMA), la prima completa revisione del Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (1938). Una revisione davvero utile e anzi provvidenziale, visto che le intossicazioni alimentari negli Stati Uniti sono un problema ancora attuale (link http://www.ilfattoalimentare.it/usa-le-ragioni-del-food-safety-bill-1-americano-su-6-a-rischio-intossicazione.html ).
Il “Food Safety Modernization Act” introduce nuove prescrizioni a carico di tutti gli operatori della filiera alimentare (produttori, trasformatori, confezionatori, distributori) ed estende in modo significativo i poteri della “Food & Drug Administration” (FDA). L’ente governativo deputato all’attuazione e al controllo sull’applicazione delle norme relative ai prodotti della seconda trasformazione alimentari e ai medicinali. In sintesi:
Registrazione degli stabilimenti alimentari. Come già avviene in UE (grazie al c.d. Pacchetto Igiene, reg. CE n. 852, 853, 854, 882/04 e successivi), anche negli Stati Uniti, a partire dal 2012, tutti gli operatori della filiera agroalimentare dovranno registrarsi, e aggiornare ogni due anni la registrazione di tutti i loro stabilimenti.
La FDA può comunque sospendere la registrazione – e così, l’autorizzazione – di uno stabilimento, nel caso siano riscontrati gravi rischi di sicurezza negli alimenti trattati.
Autocontrollo e analisi dei rischi. Il titolare o il responsabile di ciascun impianto deve:
– valutare i pericoli che potrebbero incidere sulla sicurezza degli alimenti prodotti, trasformati e confezionati nello stabilimento. Con esplicito riferimento ai rischi fisici, chimici, biologici e di radioattività, alle tossine naturali, ai residui di antiparassitari e farmaci, parassiti allergeni e additivi non autorizzati,
– individuare e mettere in atto i controlli preventivi per prevenire o mitigare i suddetti rischi, al fine di garantire che gli alimenti siano sicuri e provvisti delle informazioni in etichetta ai fini della sicurezza (es. allergeni),
– monitorare i controlli in via continuativa, attraverso un piano HACCP da sottoporre a revisione periodica,
– registrare le procedure sopra descritte e mantenere la documentazione relativa all’autocontrollo, ivi compresi gli esiti delle analisi eseguite, per un periodo di almeno due anni.
Tutta la documentazione relativa tali controlli dovrà essere resa disponibile in ogni momento alla FDA.
In poche parole, autocontrollo e HACCP per tutte le imprese: con eccezione di quelle “piccole”, come tali definite quelle con un volume annuo delle vendite di alimenti inferiore a 500.000 dollari US, che sono esentate dai suddetti obblighi.
Ritiro dei prodotti a rischio. Anche in questo caso, come già accade in UE dall’1.1.2005 grazie all’applicazione del c.d. “General Food Law” (reg. CE n. 178/02, art. 19), la FDA ha il potere di disporre il ritiro obbligatorio dal mercato degli alimenti quando possono costituire un grave rischio per la salute di persone o animali. L’autorità deve concedere all’operatore la possibilità di attivare il ritiro volontario; in caso di rifiuto da parte di questi, e di ordine di ritiro obbligatorio da parte dell’autorità, la FDA concede all’interessato un’udienza informale entro due giorni per decidere insieme il da farsi.
Tutela dell’informatore/dipendente. Un elemento di novità, rispetto alla legislazione europea è la tutela del dipendente (rispetto a eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro) quando:
– fornisce al datore di lavoro, al governo statunitense o alla magistratura inquirente notizie relative a qualsivoglia violazione del FSMA (c.d. “whistle-blowing),
– testimonia o intende testimoniare in una controversia relativa a violazioni,
– assiste, partecipa o intende assistere o partecipare a tale procedimento;
– rifiuta di assolvere compiti assegnatigli dal datore di lavoro che ritenga rappresentino una violazione.
Ispezioni e accesso ai documenti. La “Food & Drug Administration” dovrà aumentare la frequenza delle ispezioni e potrà in ogni momento richiedere i certificati di importazione di determinati prodotti.
Nel caso in cui ritenga sussistere un grave rischio di sicurezza degli alimenti, la FDA può accedere all’intera documentazione relativa a importazione e approvvigionamento, lavorazione, confezionamento, distribuzione, consegna, conservazione.
Importazioni. Per quanto riguarda le importazioni di alimenti negli USA:
– è ribadita in modo chiaro la responsabilità dell’importatore, con verifiche sui fornitori esteri
– si offre un incentivo agli importatori che adottiano ulteriori misure di sicurezza. La FDA potrà definire un programma per cui gli importatori che adottano particolari misure a garanzia della sicurezza degli alimenti potranno usufruire di procedure di controllo rapido delle merci (programma volontario di importatore qualificato),
– si autorizza la FDA ad accreditare tecnici indipendenti per effettuare controlli nei Paesi esteri
– si autorizza la FDA a richiedere certificati attendibili di parte terza come condizione per l’importazione di prodotti considerati ad alto rischio,
– si introduce la previsione di pagamenti, a fronte delle ispezioni per la certificazione degli impianti stranieri
– si autorizza la FDA a rifiutare l’immissione di alimenti importati, nel caso in cui l’impianto o il paese straniero rifiutino l’ispezione da parte di funzionari della FDA (o tecnici da essa accreditati).
Ilfattoalimentare.it
29 gennaio 2011