Porte chiuse per gli studenti che chiedono il trasferimento da università di un Paese Ue a un’ateneo italiano. Occorre infatti comunque superare le prove di accesso, previste in Italia per l’iscrizione alle facoltà universitarie “a numero chiuso”. Questo è l’orientamento del Consiglio di Stato, 21 aprile 2014 n. 2028.
La sentenza, relativa a studenti di medicina, – che si inserisce in un crescendo di polemiche sui test d’ingresso (si veda da ultimo il ministro Giannini sul Sole 24 Ore del 29 aprile) – è importante e risolve il contrasto tra due orientamenti. Il primo è favorevole all’iscrizione di studenti che abbiano già superato, in altri Paesi Ue, uno o più anni dei corsi di studio prescelti, previa valutazione di equipollenza degli studi e dei singoli esami sostenuti: si sostiene un’analogia con l’esercizio delle professioni in ambito Ue, riconoscendo i periodi di formazione acquisiti all’estero. La tesi opposta – oggi prevalente – vede nella legge n. 264/1999 il potere ministeriale di disporre accessi programmati ad alcuni corsi di laurea, senza conflitti con il diritto comunitario.
L’obbligo di armonizzazione (articolo 165 Trattato Ue) non esclude la distinzione tra riconoscimento accademico e riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE, dlgs 206/2007). Inoltre, l’articolo 165 Trattato Ue fissa come obiettivo solo tendenziale quello di favorire la mobilità degli studenti e il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio, e tutto ciò con raccomandazioni e non con atti vincolanti delle istituzioni comunitarie. Quindi, gli atenei legittimamente possono escludere dall’ammissione a un qualsiasi anno di corso gli studenti di università estere che non superino la selezione di primo accesso e che in questo modo intendano eludere, con corsi di studio avviati all’estero, la normativa nazionale.
Oggi, quindi, opera in pieno l’articolo 1, comma 1, della legge 264/1999, che programma gli accessi di alcuni corsi universitari (fra cui medicina) a livello nazionale, senza distinzione fra il primo anno di corso e i successivi. Del resto, la stessa Corte costituzionale (383/1998), applicando gli articoli 2 e 4 della Costituzione, assicura ai soggetti capaci e meritevoli il raggiungimento dei livelli più alti dell’istruzione, ma nel contempo (articoli 33 e 34), ammette che il percorso formativo possa essere condizionato anche dalle risorse umane e dalle strutture organizzative degli atenei, oltre che dal «fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo».
Di qui la legittimità del numero chiuso, coerente al reciproco riconoscimento dei titoli di studio sulla base di standards di formazione tali da garantire l’effettivo possesso delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della professione.
Tutto ciò che resta affidato alla discrezionalità del legislatore, nei singoli Paesi, è la determinazione degli strumenti, dei mezzi e delle modalità più opportuni per adempiere all’obbligo di risultato. Superati, quindi, gli orientamenti locali (Tar Brescia, 1066/2014, sul Sole del 25 marzo): il concorso di accesso va quindi considerato requisito per l’iscrizione a qualsiasi anno di corso senza distinguere fra accesso al primo e agli anni di corso successivi
Il Sole 24 Ore – 2 maggio 2014