La razionalizzazione e la semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché l’eliminazione delle possibili sovrapposizioni degli interventi ispettivi, sono gli obiettivi alla base dell’attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 183/14 (Jobs act) mediante l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro.
La delega è stata attuata dal Governo con lo schema del decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale mediante l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail. L’Ispettorato avrà personalità giuridica di diritto pubblico, sarà dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Lavoro e avrà sede centrale a Roma.
Un decreto presidenziale, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del dlgs, adotterà lo statuto con il quale saranno anche assegnati gli obiettivi attribuiti al direttore dell’Ispettorato.
Tra le funzioni assegnate all’Ispettorato nazionale emerge quella primaria di coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già stabiliti dall’articolo 13 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro). L’Ispettorato svolgerà, altresì, gli accertamenti per il riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, al rischio da queste ultime, alle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi dovuti all’Inail. La struttura svolgerà le attività di studio, analisi, nonché di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro ed associazioni, finalizzate al contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Eserciterà e coordinerà, inoltre, le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, esercitando i controlli previsti dalle direttive europee di prodotto.
Si tratta di attività svolte sulla base delle direttive del ministero del Lavoro, al quale verranno riferite, unitamente a Inps e Inail, le informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle amministrazioni. Sono organi dell’Ispettorato, oltre al direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che opereranno senza ricevere gettoni di presenza o emolumenti. Mentre il direttoresarà nominato con decreto presidenziale tra il personale «in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’Ispettorato», il cda, che si compone di quatto dirigenti, sarà nominato con decreto del Lavoro. Analogo decreto sarà emanato per la nomina di tre membri effettivi ed altrettanti supplenti che costituiranno il collegio dei revisori.
Con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 45 giorni dalla data in vigore del dlgs, saranno disciplinate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la contabilità economica e finanziaria per la sua gestione, garantendo l’omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’Inps e dell’Inail, nonché del Comando carabinieri tutela del lavoro, garantendo che lo svolgimento dell’attività lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con modalità flessibili e semplificate.
Per assicurare omogeneità operative ai funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail sono attribuiti i poteri già assegnati agli ispettori del lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Analogamente, al contingente di carabinieri operanti presso le sedi territoriali sono attribuiti, nell’esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti agli ispettori del lavoro, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all’articolo 11 del Dlgs 124/04.
In merito a tale contingente, presso la sede centrale di Roma dell’Ispettorato, alle dipendenze del ministro del Lavoro, è istituito il “Comando carabinieri per la tutela del lavoro”. Inoltre, presso le sedi territoriali dell’Ispettorato opererà un contingente di personale dipendente funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell’Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell’articolazione del predetto Comando. Il personale dell’Arma già operante presso il Lavoro, salvo possibili riduzioni del contingente, è sostanzialmente “trasferito” nell’ambito dell’Ispettorato.
La dotazione organica dell’Ispettorato, da definirsi sempre con Dpcm, non sarà superiore a 6.357 unità, ripartite tra qualifiche dirigenziali e non. Con lo stesso decreto sarà altresì individuata la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato, prevedendo la presenza di 80 uffici in luogo degli attuali 85. Dalla stessa data cesseranno di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e agli Ispettorati territoriali sono attribuiti i compiti già assegnati alle predette direzioni. Presso tali nuove strutture sarà trasferito tutto il personale da individuarsi con il citato decreto.
GLI STRUMENTI ISPETTIVI In materia di salute e sicurezza piani in sinergia con Asl e Arpa
Per razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, del dlgs saranno individuate forme di coordinamento tra l’Ispettorato e i servizi ispettivi di Inps e Inail che comprendono, in ogni caso, il potere dell’Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Saranno tuttavia fatte salve le esigenze del Ministero, dell’Inps e dell’Inail di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni. Si tratta, rispettivamente, della corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e relative attività conciliative, sull’osservanza di tutte le disposizioni legislative poste alla tutela fisica dei lavoratori, della corretta applicazione delle disposizioni di legge riguardanti le prestazioni previdenziali, della corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’individuazione delle tariffe e dei corrispondenti premi, tenuto conto degli esatti fattori di rischi ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro l’Ispettorato si coordinerà con i servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali (Asl) e le Agenzie regionali per la protezione ambientali (Arpa) per assicurare l’uniformità di comportamento e una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando nel contempo la sovrapposizione degli interventi.
Operativamente, il coordinamento da parte dell’Ispettorato sarà realizzato non solo con la programmazione dell’attività di vigilanza, ma anche attraverso l’emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive, la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale ispettivo, compreso quello di Inps e Inail.
Al coordinamento non sono escluse la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano, con le quali si prevede che l’Ispettorato provveda alla stipula di appositi protocolli d’intesa al fine di garantire in detti territori l’uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.
Il Sole 24 Ore – 11 settembre 2015