Modalità di fatturazione gravose e obbligo di invio esclusivo delle fatture a mezzo Pec. O anche richiesta di autocertificazione sulla deperibilità del prodotto, pena allungamento dei tempi di pagamento. Non è ancora operativo, eppure l’art. 62 del decreto liberalizzazioni crea già problemi. Mentre a causa del tardivo parere del Consiglio di Stato, il decreto interministeriale attuativo delle nuove norme sulle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari non è ancora in vigore, alcune componenti della grande distribuzione organizzata stanno già imponendo alle aziende fornitrici modalità operative gravose. Con lo scopo di allungare i tempi di pagamento ed eludere, in qualche modo, le norme che entreranno in vigore il prossimo 24 ottobre.
Secondo una segnalazione giunta ad ItaliaOggi, ad alcune aziende fornitrici di catene della Gdo sarebbero state chieste particolari modalità di fatturazione e, in particolare, sarebbe stato imposto l’obbligo esclusivo di invio delle fatture a mezzo Pec, adducendo che si tratti di un adempimento previsto dalla normativa. E in verità l’articolo 5, comma 4, del decreto attuativo non ancora in vigore, relativamente ai termini e alle modalità di pagamento prevede questa possibilità. Ma non in maniera esclusiva. L’invio della fatturazione a mezzo Pec non può quindi essere imposto in modo obbligatorio o esclusivo . Non solo, in base all’articolo 4 comma del decreto, in caso di consegne dei prodoyttio in più quote nello stesso mese, è richiesta la fattura differita mensile da inviarsi solo successivamente all’ultima consegna del mese. Alcune catene hanno già imposto che a partire da ottobre non siano più accettate consegne con fatturazione differita di bolle singole, l’emissione di più fatture riferite allo stesso mese o l’emissione di fatture anticipate rispetto alla consegne. Confagricoltura rileva, in particolare una certa rigidità di alcune catene sui prodotti deperibili. Per allungare i tempi di pagamento viene infatti richiesta un0autocertificazione obbligatoria che riguardi la deperibilità del prodotto. Sia i singoli produttori che le società sono obbligate a presentare una certificazione per ogni singolo prodotto che ne attesti il periodo di deperibilità a 30 giorni. Senza i certificato il pagamento viene posticipato a 60 giorni (invece che a 30 come previsto dall’articolo 62)
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7 ottobre 2012 – riproduzione riservata