Posto che l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscono a zone intercomunali o all’intero territorio comunale spetta, in via di principio, alle Province, dette funzioni, però, devono essere armonizzate dalla Regione, titolare delle relative potestà. Si dovrà , quindi, indagare, di volta in volta, se l’ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa. Lo ha stabilito la Cassazione nell’ordinanza 4788/14.
Il caso
L’ANAS s.p.a. e la Regione Emilia-Romagna venivano solidalmente condannate al risarcimento del danno patito da un uomo per la collisione della propria auto con in animale selvatico su strada statale. Secondo il Giudice d’appello, era pacifica la responsabilità della Regione, essendo essa titolare di funzioni amministrative di programmazione ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, escludendo la concreta rilevanza dei compiti affidati alle Province. La Regione ricorre per cassazione, facendo notare che proprietario della fauna è lo Stato, e che le funzioni provinciali di controllo escludono analoghi poteri regionali. Il ricorso merita accoglimento: come già affermato dalla Suprema Corte, la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna, sia che essi derivino dalla legge, sia che trovino la loro fonte in una delega o concessione di altro ente: «in quest’ultimo caso, l’ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni». Delega effettiva o “nudus minister”? In altre parole, posto che l’esercizio di funzioni amministrative in materia di flora e fauna spetta alle Province, secondo l’organizzazione imposta dalle Regioni, si dovrà indagare se l’ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa. Nel caso di specie, il giudice di merito ha affermato una generale ed astratta legittimazione delle Regioni senza verificare se e perché tale previsione potesse estendersi ad ogni ipotesi di danno e senza verificare se le funzioni di effettiva gestione della fauna selvatica in concreto affidate alla provincia dalle specifiche disposizioni regionali potessero costituire quest’ultima come titolare dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata. Pertanto, il ricorso va accolto e il gravato provvedimento cassato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 19 maggio 2014