E’ preferibile dar luogo prioritariamente alla mobilità volontaria rispetto allo scorrimento di graduatorie o allo svolgimento di concorsi.
Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 9 maggio 2024, n. 4166 ha ribadito ora con maggior forza un orientamento peraltro già espresso, confermando che la mobilità volontaria deve essere preferita in via generale rispetto all’indizione di un nuovo concorso/selezione e ben può prevalere anche sullo scorrimento di graduatorie ancora in corso di validità (tenuto pure conto che la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi – Cassaz. Sez. Lavoro, Ordinanza 28 maggio 2024 n. 14919). Nemmeno vi è necessità per la P.A. di esplicitare le ragioni sottese a tale eventuale preferenza, giacché – sempre secondo il CdS – esse attengono a caratteri strutturali dell’istituto, vale a dire al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato ed immediatamente operativo ed all’interesse complessivo del comparto pubblico di assorbire / riassorbire il personale.
Tali ragioni, che attengono quindi all’opportuno perseguimento di standard di maggiore efficacia ed efficienza, spiegano dunque ed anche perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità (ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, nn.11605 e 2410 del 2022; 7792/2021; 6705 e 6041 del 2020 e 3750/2018), e non vi sia alcun obbligo per l’amministrazione di motivare la scelta di adire alla mobilità piuttosto che procedere allo scorrimento di una graduatoria ancora vigente. Va in ogni caso rammentato che: i) resta comunque sospeso almeno fino a tutto il 2024 l’obbligo di indire una procedura di mobilità prima di bandire un concorso (seppure ciò resti – come sopra – “da preferirsi”); ii) per il personale del SSN rimangono tuttora obbligatori i nulla-osta delle Aziende sia di provenienza sia di destinazione, atteso però che quello dell’Azienda di provenienza non è pre-condizione per la partecipazione all’eventuale avviso di mobilità e deve invece essere reso (o negato, in tal caso con congrua motivazione “non di stile”) tempestivamente ove richiesto al momento della chiamata da parte dell’Azienda di destinazione, a seguito di esito favorevole per l’interessato della procedura.
Mauro Gnaccarini
Resp. Uff. legale SIVeMP
SCARICA Consiglio di Stato Sezione III Sentenza n. 4166