Al via il regolamento della Commissione europea che stabilisce tutte le caratteristiche dei fogli che accompagnano i cibi, dalle calorie alle indicazioni del paese di provenienza del prodotto
DOPO 32 anni di onorato servizio va in pensione la vecchia direttiva sulle etichette alimentari (la 79/112/CEE), sostituita da un regolamento nuovo di zecca appena varato dalla Commissione europea, che martedì 22 novembre sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue. Dopo quasi quattro anni di dibattiti arriva finalmente una legge univoca, tradotta nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione, da applicare contestualmente in tutti gli stati membri.
La riforma europea dell’etichetta ha lo scopo di armonizzare tutte le norme nazionali su tre fronti: la presentazione e la pubblicità degli alimenti, l’indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e l’informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allegie. In breve, l’intento è rafforzare la salvaguardia della salute dei consumatori senza intaccare la libera circolazione delle merci – preoccupazione costante di Bruxelles. I paesi Ue hanno tre anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme.
Ecco allora le principali novità sulle etichette dei prodotti che metteremo nel carrello nei prossimi mesi.
Tabella nutrizionale. Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione. Si possono utilizzare altri schemi come i semafori attualmente in auge nel Regno Unito, solo se di facile comprensione.
Caratteristiche delle scritte. Le diciture devono avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del consumatore.
Indicazione d’origine. E’ obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni). La Commissione europea valuterà entro cinque anni se estendere l’origine a latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente e ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri quando rappresentano più del 50% dell’alimento. Tuttavia i legislatori nazionali potranno introdurre ulteriori prescrizioni sulla provenienza quando esista “un nesso tra qualità dell’alimento e la sua origine”, come nel caso delle indicazioni geografiche italiane DOP e IGP. Inoltre l’informazione sull’origine del prodotto è obbligatoria quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore, ad esempio nel caso di una mozzarella fabbricata in Germania e venduta in Italia. Una precisazione utile a ostacolare il fenomeno dell’Italian sounding, ossia alimenti presentati come made in Italy ma fabbricati altrove.
Surgelati. Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”.
Preparati a base di carne e pesce. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta. Le porzioni, i filetti o le preparazioni composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi, devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio:carne separata meccanicamente).
Insaccati. I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile.
Sostanze allergizzanti. Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore).
Oli e grassi. La scritta “oli e grassi” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di olio o grasso utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”. Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, inoltre, verrà redatto un rapporto per valutare l’opportunità di riportare la presenza di acidi grassi trans (una tipologia di grassi insaturi, i cosiddetti TFA’s) nella tabella nutrizionale.
Caffeina. Le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull’etichetta, oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003), anche l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
Scadenza. La data di scadenza deve essere riportata, oltre che sulla scatole, anche sull’incarto interno del cibo. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
Rimangono esclusi dalle nuove norme le bevande alcoliche, gli alimenti sfusi (come l’ortofrutta) e quelli pre-incartati dai supermercati, come carni, formaggi e salumi che la grande distribuzione “porziona”, avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita.