Dalla governance farmaceutica alla nuova remunerazione delle farmacie. Passando per la sperimentazione animale, i concorsi straordinari per l’assunzione di medici e le professioni. Per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici. E tanto altro ancora. Ecco la collana delle proroghe che tocca la sanità col dl milleproroghe (Dl 244/2016, atto Senato 2630) di cui ieri la commissione Igiene e Sanità del Senato ha avviato l’esame in sede consultiva per la Affari costituzionali. La relatrice, la stessa presidente della commissione Emilia De Biasi, è intervenuta non senza puntualizzazioni e l’annuncio di richieste di modifica, a partire dai precari dell’Iss e dall’allungamento di 5 anni delle sperimentazioni sugli animali. Ecco di seguito, l’intervento di ieri di De Biasi. E, in allegato, la relazione del Servizio Studi di palazzo Madama.
L’intervento della senarice De Biasi
La presidente De Biasi (Pd), relatrice, premesso che il provvedimento in esame concerne la definizione o la proroga di termini temporali in varie materie, si sofferma sulle disposizioni attinenti a profili di interesse della Commissione. All’articolo 1, la lettera a) del comma 10 proroga, rispettivamente, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 e dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, i termini di indizione e conclusione delle procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono attivare, ai sensi dell’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse nei piani di fabbisogno del personale (piani predisposti dalle regioni e dalle province autonome e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria).
In proposito, la Relatrice ricorda che, nell’ambito delle suddette procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016 e che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Inoltre, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nelle more delle procedure concorsuali in oggetto, possono continuare ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili summenzionate anche in deroga ai limiti generali previsti; in tale ambito (sempre nelle more delle procedure concorsuali), gli enti suddetti possono altresì stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile, entro un termine che la lettera b) dello stesso comma 10 differisce ora dal 31 ottobre 2016 al 31 ottobre 2017.
La Relatrice fa altresì presente che, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame, le proroghe di cui al comma 10 appaiono necessarie in quanto non tutte le regioni e province autonome hanno presentato ai competenti tavoli tecnici i provvedimenti definitivi di programmazione della rete ospedaliera e dell’emergenza-urgenza ed i piani di fabbisogno del personale. L’articolo 3, comma 2, sulla base dei quali gli enti del Servizio sanitario nazionale avrebbero potuto indire (entro il 31 dicembre 2016, con conclusione entro il 31 dicembre 2017) le procedure concorsuali in oggetto.
L’articolo 3, comma 2, proroga il termine entro cui restano ferme le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici: secondo la norma finora vigente, le suddette disposizioni restano in vigore fino ai sei mesi successivi all’adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro; la novella di cui al presente comma 2 eleva il termine a dodici mesi.
In proposito, la Relatrice ricorda che il regolamento suddetto è stato adottato con il decreto ministeriale 25 maggio 2016, n. 183 (”Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati”), il quale è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. Il comma 2, quindi, proroga il termine summenzionato dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017.
Fa altresì presente che la relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che nel SINP non confluiscono i dati dei registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici (in quanto la banca dati SINP è alimentata esclusivamente dalle amministrazioni che lo costituiscono) e che la proroga in esame permetterà di attuare, nelle more, una procedura telematica di trasmissione all’INAIL dei dati contenuti in detti registri – mediante la definizione di disposizioni che sostituiscano l’obbligo di tenuta del registro cartaceo con una procedura telematica di raccolta delle informazioni, con conseguente salvaguardia della possibilità di monitorare i rischi (connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici) da parte sia dell’INAIL sia degli organi di vigilanza -.
I commi 1 e 2del successivo articolo 7 proroganodal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del “sistema di governo” del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.
Al riguardo, la Relatrice ricorda che il termine suddetto del 31 dicembre 2016 è stabilito sia dal comma 1 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 – articolo che, nelle more di tale revisione, ha disciplinato le procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2016 – sia dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Quest’ultimo comma stabilisce altresì i criteri e la procedura per la revisione in oggetto. Tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia; in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si provvede secondo la restante procedura suddetta, alla quale si aggiunge (in tale ipotesi) il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I criteri a cui deve essere improntato l’accordo sono i seguenti: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; “possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale”.
Il comma 3 dello stesso articolo 7 proroga dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza: del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d’abuso; della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come “lievi” o “non risveglio”. Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione che la procedura successiva sia classificata come “moderata” (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette).
Al riguardo, la Relatrice ritiene che potrebbe essere opportuno (nell’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26) prorogare esplicitamente dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui si applica questa condizione meno restrittiva, tenuto conto che, in mancanza di tale specificazione, per il 2017 sembrerebbe, sotto il profilo letterale, venir meno anche tale condizione; reputa inoltre che sarebbe opportuno valutare se sussista l’esigenza, per ragioni di coordinamento, di modificare anche i termini temporali di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014, comma che concerne alcune possibilità di deroga alle condizioni in oggetto da parte del Ministero della salute (sentito il veterinario designato).
La Relatrice fa altresì presente che, secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame, i divieti e le condizioni oggetto della proroga di cui al presente comma 3 rientrano tra le norme del citato decreto legislativo n. 26 del 2014 in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva “sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”). La medesima relazione segnala, inoltre, che la proroga in esame tiene conto anche dell’esito negativo (espresso nel luglio 2016) del monitoraggio sull’esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (si ricorda che il Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare del suddetto Istituto è stato individuato dalla disciplina come “il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza” al Ministero della salute “sulla pertinenza normativa e sull’idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida”). La proroga, peraltro, secondo la relazione illustrativa, consente di disporre di un ulteriore periodo di tempo per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all’impiego di animali nelle sperimentazioni.
In conclusione, la Relatrice sottolinea che, a suo giudizio, appaiono meritevoli di particolare attenzione due nodi problematici, rispetto ai quali annuncia sin da ora indicazioni specifiche nell’ambito della proposta di parere e conseguenti iniziative in sede emendativa: l’insufficienza della proroga concernente la decorrenza delle disposizioni in tema di sperimentazione animale (ad avviso dell’oratrice è necessaria una dilazione di cinque anni, essendo la proroga di un anno, attualmente prevista dal testo, inadeguata rispetto alle esigenze manifestate dai ricercatori italiani); la mancanza di una disposizione volta a risolvere le criticità legate alla condizione di precariato in cui versano numerosi collaboratori dell’Istituto superiore di sanità (disposizione – sottolinea l’oratrice – che non è stato possibile inserire nella legge di bilancio 2017, malgrado l’esigenza fosse largamente avvertita, anche da parte del Governo).
Il Sole 24 Ore sanità – 11 gennaio 2017