A PENA DI NULLITÀ Alla fine dell’istruttoria l’ufficio deve emettere processo verbale e attendere il termine dei 60 giorni per le repliche
Anche per il redditometro valgono le regole dello Statuto del contribuente. L’ufficio deve infatti emettere un processo verbale alla conclusione dell’istruttoria e deve attendere il termine dilatorio di 60 giorni. L’inosservanza comporta la nullità della pretesa. Ad affermarlo è la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 154/2/13 depositata il 25 ottobre 2013.
La vicenda trae origine da un invito dell’agenzia delle Entrate rivolto a un contribuente al fine di ottenere informazioni circa la capacità contributiva. Sono seguiti un paio di incontri, durante i quali sono stati prodotti documenti e giustificazioni a supporto. L’ufficio, tuttavia, ha emesso due avvisi di accertamento applicando, ai beni indici, i coefficienti del redditometro. Il contribuente ha così impugnato gli atti rilevando, tra gli altri, la nullità per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’articolo 12, comma 7 dello Statuto del contribuente.
La disposizione prevede che «nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente», dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di questo termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Secondo la tesi dell’ufficio, la norma trova applicazione solo nelle ipotesi di verifica con accesso e non nei cosiddetti accertamenti a “tavolino”, come ad esempio il redditometro.
In ogni caso, comunque, l’assenza del verbale di chiusura delle indagini comporta l’inesistenza di un termine iniziale per la decorrenza dei 60 giorni e, di conseguenza, la norma risulta inapplicabile. Il collegio emiliano, seguendo un iter logico fondato su alcuni dei principi affermati dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, ha accolto il ricorso.
Preliminarmente è stato sottolineato il carattere semplice delle presunzioni da redditometro ( Cassazione, 23554/2012) e che, al pari di studi di settore e parametri, è necessario un preventivo contraddittorio per adeguare il risultato “statistico”, alla realtà del contribuente (Cassazione, 13289/2011).
A questo proposito, il giudice ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite (18184/2013) che, benché si riferisca a una verifica con accesso, nella parte iniziale della motivazione è affermato che l’invio di un questionario si prefigge il «meritorio scopo di favorire il dialogo e l’intesa tra fisco e cittadino», rapporto che deve essere improntato su lealtà, correttezza e collaborazione, anche al fine di evitare inutili contenziosi.
Il comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto qualifica la norma come espressiva, non solo dei citati principi, ma anche di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (articolo 97 della Costituzione), di capacità contributiva (articolo 53) e di uguaglianza. 7 È un atto redatto da un pubblico ufficiale con il quale sono constatati fatti o violazioni. È prassi che siano emessi verbali giornalieri per ogni giorno di verifica presso la sede del contribuente e uno conclusivo riepilogativo di tutte le contestazioni. Negli accertamenti svolti in ufficio senza alcun accesso nei locali del contribuente, il verbale conclusivo non è mai emesso e quindi il soggetto controllato scopre la contestazioni a proprio carico e le relative motivazioni solo con la notifica dell’avviso di accertamento.
Il termine previsto di 60 giorni rappresenta dunque l’intervallo destinato a favorire la partecipazione del contribuente prima dell’emissione dell’atto.
A ciò si aggiunga che a parere dei giudici, ai sensi dell’articolo 24 della legge 4/29, le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie devono essere constatate mediante processo verbale, in assenza del quale l’accertamento è nullo.
La sentenza appare molto interessante in quanto, a parte confermare l’applicabilità dello Statuto anche agli accertamenti a tavolino, pare evidenziare che solo quando il contribuente ha consapevolezza delle violazioni a suo carico (notifica di un verbale) può concretamente esercitare il proprio diritto al contraddittorio, nel termine previsto di 60 giorni.
Il Sole 24 Ore – 31 ottobre 2013