Con nota del 24 settembre, il ministero della Salute invia alle Regioni disposizioni relative a latte, prodotti derivati del latte “e affini” nei casi di sospetto o focolaio di Tse. Il 28 giugno la Commissione europea ha approvato il Regolamento n. 630 che ha modificato gli allegati I, III, IX, X, e anche VII recante nuove disposizioni per il controllo e l’eradicazione della Tse negli ovini e caprini. Lo stesso regolamento introduce nuove misure sanitarie per la gestione dei focolai di scrapie classica e atipica. Anche gli aspetti relativi al latte e prodotti lattieri sono stati modificati. In attesa di predisporre linee guida per l’applicazione uniforme nelle diverse Regioni, il Ministero fornisce alcune indicazioni nel caso di accertamento di Tse in ovino o caprino
Nella fase compresa tra il sospetto di Tse e la sua conferma, nell’azienda posta sotto controllo il latte e vincolo di movimentazione, il latte può essere stoccato o avviato alla trasformazione, ferme restando le garanzie di piena tracciabilità del prodotto.
Andranno seguite tutta una serie di indicazioni sulla trasformazione (solo in un caseificio annesso all’azienda), lo stoccaggio (in area o struttura isolata), le pratiche di pulizia e sanificazione, i sottoprodotti (non potranno essere distribuiti sui terreni o avviati a impianti di biogas e compostaggio) fino all’esclusione della Bse. Nello stesso periodo non potranno essere utilizzati come mangimi per ruminanti ad eccezione di quelli presenti nell’azienda focolaio.
La nota del 24 settembre – prima parte – seconda parte – terza parte
A cura ufficio stampa Sivemp Veneto – 30 aprile 2013 – riproduzione riservata