Il nostro Paese vince un’importante battaglia in difesa dell’italiano a livello europeo. Il Tribunale Ue del Lussemburgo ha infatti deciso di annullare, come richiesto dall’Italia, alcuni bandi di concorso per posti di lavoro nelle istituzioni Ue perché scritti, nelle versioni integrali, solo in inglese, francese e tedesco. Una «diversità di trattamento» vietata dalla Carta dei diritti fondamentali.
LA SENTENZA – I risultati dei bandi annullati, precisa il Tribunale, restano comunque validi in applicazione del principio del «legittimo affidamento» dei candidati prescelti. Tuttavia la sentenza, spiegano fonti della Corte, dà indicazioni molto chiare e concrete alla Commissione Ue sulla necessità di pubblicare i bandi integralmente in tutte le lingue ufficiali dell’Ue. E questo perché la loro pubblicazione parziale – come avvenuto nei casi al centro del ricorso presentato dall’Italia – non è sufficiente nè per avere una buona conoscenza dell’oggetto del concorso nè per prepararlo adeguatamente. Quindi, conclude il Tribunale, chi avesse voluto partecipare ai concorsi era «svantaggiato» rispetto a un candidato di lingua madre inglese, francese o tedesca. Si è venuta così a creare una disparità di trattamento sulla base della lingua, spiega ancora la Corte, vietata dalla Carta dei diritti fondamentali e dallo statuto de funzionari Ue. Nella stessa sentenza il Tribunale Ue ha annullato anche un bando che stabiliva che le prove e le comunicazioni con i candidati si dovessero svolgere unicamente in inglese, francese e tedesco. Una scelta possibile, ma che nel caso specifico al centro del ricorso i giudici europei hanno ritenuto «non giustificata».
La decisione del Tribunale Ue. Sui bandi di concorso solo in alcune lingue primo round all’Italia
IL PRINCIPIO La parità di trattamento fra i cittadini esclude la pubblicazione in un numero limitato di lingue
La lingua italiana guadagna spazio in Europa. Con quattro sentenze depositate ieri, il Tribunale dell’Unione europea ha accolto i ricorsi presentati dall’Italia contro la Commissione europea accusata di avere pubblicato alcuni bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale Ue solo in tedesco, inglese e francese. Dimenticando le altre lingue e il principio di parità di trattamento tra i cittadini dell’Unione ( T- 142/ 08, T- 1 64/ 08, T- 1 26/ 09 e T-218/09). Una vittoria che potrebbe avere effetto anche su altre questioni che, seppure ormai decise, come quella sui brevetti, potrebbero essere considerate in una nuova luce grazie al verdetto di Lussemburgo.
I ricorsi italiani riguardavano alcuni concorsi per diverse posizioni in agenzie e uffici dell’Unione europea. I bandi erano stati pubblicati in tre lingue dell’Unione. I candidati italiani avevano così avuto una breve notizia dalla Gazzetta Ufficiale Ue in versione italiana ma per i dettagli del bando avevano dovuto rifarsi alle versioni in lingua straniera. Un evidente svantaggio e una discriminazione sulla base della nazionalità, secondo il Governo italiano. Posizione che il Tribunale Ue ha condiviso.
Prima di tutto – osservano gli eurogiudici – considerando che lo Statuto che regola i concorsi generali deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ue e che questa è pubblicata in tutte le lingue dell’Unione sussiste l’obbligo di diffondere i bandi di concorso «integralmente in tutte le lingue ufficiali». Nessun dubbio, per il Tribunale, che il candidato di madrelingua diversa da quella in cui sono pubblicati i bandi è svantaggiato dovendo procurarsi la Gazzetta in inglese, francese o tedesco e leggere il bando in una lingua diversa dalla propria. Evidente che un candidato italiano parte, in questi casi, un passo indietro sia con riguardo al termine per preparare e inviare la candidatura sia per l’effettiva comprensione delle regole di partecipazione. Una diversità di trattamento in base alla lingua vietata dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali. Lussemburgo ha anche accertato il mancato rispetto del principio di proporzionalità in quanto l’uso di una specifica lingua non era giustificato e non era necessario per perseguire obiettivi legittimi di interesse generale.
Ma c’è di più. Il Tribunale, infatti, ha considerato che la mancata pubblicazione del bando in lingua italiana ha automaticamente prodotto un danno per i cittadini di madrelingua italiana, non spostando sul Governo l’onere della prova. Il Tribunale ha anche sbarrato la strada ad altre giustificazioni. Pertanto, anche se il bando di concorso richiede la conoscenza di un’altra lingua dell’Unione ciò non autorizza le istituzioni a derogare alla regola che designa 24 lingue come ufficiali e come lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione. Tuttavia, per assicurare il rispetto del principio del legittimo affidamento dei candidati selezionati, Lussemburgo non ha smantellato gli esiti dei concorsi.
12 settembre 2013 – corriere.it