Con una circolare interministeriale del 15 ottobre 2018 è stato chiarito che il trasporto equidi per finalità ludiche e sportive può essere definito in conto proprio solamente se l’equide trasportato è effettivamente di proprietà e/o nella disponibilità (previo contratto scritto di fida o mezza fida regolarmente registrato) di chi lo trasporta sul proprio mezzo, e verrà da lui utilizzato nelle attività che ne richiedono il trasferimento: sanzionato chi effettuerà un trasporto conto terzi senza averne le necessarie autorizzazioni.
Con la premessa che “il trasporto di il trasporto di equidi destinati ad attività competitive o ludiche costituisce un importante settore di attività in cui finalità di promozione, ludiche e sportive si intrecciano in modo rilevante con esigenze di tutela del benessere degli animali e di tutela delle regole del mercato dell’autotrasporto” la nota si sviluppa affrontando appunto le differenze che vi sono tra il ‘Trasporto di equidi in conto terzi’ ed il ‘Trasporto di equidi in contro proprio’.