È stato accusato di maltrattamenti su animali. Ha dovuto trovarsi un avvocato, e affrontare un processo penale. Non ha “seviziato” un cane o un gatto però. Ma tre astici e due aragoste. Nel suo banco al mercato li teneva, vivi, sul ghiaccio e con le chele fasciate da elastici. Una pratica diffusa, ma vietata. Perché anche i crostacei soffrono e hanno diritto a essere tutelati. Anche dalla legge.
Nei guai giudiziari è finito il titolare di un banco di pesce (assistito dall’avvocato Gianluigi Marino), che ogni giorno vende i suoi prodotti in due mercati di Torino. Aveva esposto «in un banco vetrina tre astici e due aragoste direttamente sul ghiaccio, fuori dall’acqua», agendo così, secondo il pm Antonio Rinaudo che aveva firmato il decreto di citazione a giudizio, «con crudeltà » nei confronti dei crostacei. Animali che comunque di lì a poco, sarebbero finiti cucinati in una pentola, e che, anche per questo, non sono stati sequestrati. Ma il reato di cui è stato accusato rientra nei delitti contro i sentimenti degli animali, e chiunque li sottopone a sevizie, fatiche e maltrattamenti rischia la reclusione da tre a 18 mesi o la multa da 5 mila a 30 mila euro.
Il processo si è concluso con l’assoluzione per «la tenuità del fatto», ma l’intero iter giudiziario ha destato curiosità, tanto che la sentenza è stata ora pubblicata su “Diritto penale contemporaneo“, una delle principali riviste on line del settore legale.
A stupirsi per primo di dover processare il pescivendolo è stato per altro lo stesso giudice, Sergio Favretto, magistrato onorario che a nome della terza sezione penale del tribunale ha pronunciato la sua sentenza di assoluzione. «Il giudice — si legge nel dispositivo — valutando con stupore come la vicenda (inerente a tre astici e due aragoste) abbia coinvolto ben quattro agenti della polizia municipale ed allertato un veterinario dell’Asl, come si sia trattato di cinque crostacei destinati a vendita e cottura, come non si possa affatto parlare di maltrattamenti voluti a danno degli animali, ma di normali e diffuse tecniche di momentanea conservazione in ghiaccio, ritiene pertinente l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto». E aggiunge «si può solo convenire su una rimproverabilità quasi simbolica».
A chiamare i vigili era stata un’animalista che si era accorta dei crostacei. E quando il caso era arrivato in procura, non era ancora stata introdotta la “tenuità”. «È una saggia applicazione di questo istituto — ha commentato l’avvocato Gianluigi Marino — anche se la sofferenza degli animali andrebbe salvaguardata prima a livello amministrativo con controlli da parte delle autorità competenti».
Mentre Davide Richetta, vice presidente della Camera penale del Piemonte, commenta: “Certamente il sentimento contro gli animali fa parte dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e non si possono esprimere giudizi senza conoscere le carte. Sull’assoluzione per “tenuità del fatto” v’è da dire che tale istituto può essere richiesto anche dal pm nel corso delle indagini preliminari, evitando così un dispendioso processo. Ma in questo caso è stata introdotta dopo, e il pm era vincolato all’obbligo di azione penale”.
A sfatare il luogo comune “tanto i crostacei non soffrono” interviene un veterinario dell’Asl 1: “Anche questi animali hanno un sistema nervoso raffinato e hanno sensibilità al dolore. Il reato di maltrattamenti prevede la compromissione delle condizioni di benessere. Quindi metterli vivi sul ghiaccio è una crudeltà: li rende ipocinetici. Le chele vengono legate per facilitare la gestione da parte di chi li maneggia, per evitare ferite, ma anche questo è sbagliato. E per ammazzarli si dovrebbe dare un colpo di mannaia a metà, non certo gettarli vivi nel pentolone di acqua bollente”.
Repubblica – 23 novembre 2015