Ma gli avvocati insistono a chiedere regole diverse per la categoria. Subito il tirocinio a 18 mesi invece di 24; e la possibilità di pubblicizzare la propria attività «con ogni mezzo», purché in modo veritiero e trasparente.
Entro un anno l’assicurazione obbligatoria, i corsi di formazione e l’obbligo della formazione continua. Per sempre, la non obbligatorietà del tirocinio (a meno che non sia previsto dall’ordinamento della singola professione) e la nuova articolazione della funzione disciplinare.
La riforma delle professioni, esclusa quella sanitaria, è diventata operativa pochi giorni fa. Uno dei suoi principi fondanti è la delegificazione degli ordinamenti professionali. Proprio alla vigilia di Ferragosto il regolamento del governo (Dpr del 7 agosto)è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale. Nel percorso della riforma, di cui si parla da un tempo infmito, è stato decisivo un articolo, quello del decreto salva-Italia di fine 2011 che aveva fissato il termine perentorio del 13 agosto: entro questa data, riforma approvata oppure cancellate tutti i vecchi ordinamenti incompatibili con le leggi via via entrate in vigore (dalla Bersani del 2006 alla manovra Ber-lusconi dell’estate 2011). Poche parole, ma decisive e la riforma che il sottosegretario Catricalà ha definito «un’impresa quasi ciclopica» è andata a buon fine.
Ultima insidia: l’opposizione degli avvocati e la legge sulla professione forense, ora in discussione alla Camera. Ripropone le tariffe minime, riporta il tirocinio a 24 mesi e interviene sulle modifiche al procedimento disciplinare. E già finita nel mirino dell’Antitrust, il suo destino si deciderà a settembre. Entro il 31 dicembre, invece, il governo dovrà raccogliere in un testo unico tutte le disposizioni, aventi forza di legge, che non risultano abrogate con il nuovo regolamento.
Tariffe addio. Sono state abolite con il decreto sulle liberalizzazioni, in gennaio. I rapporti economici con il cliente vengono stabiliti al momento dell’incarico con un preventivo di massima. Nel caso di controversia con il cliente davanti al giudice, «il compenso del professionista sarà determinato da parametri stabiliti dal ministro vigilante». Nel caso di «lite temeraria», cioè di ostacolo ai procedimenti, si rischia un taglio del 50% del compenso. Il decreto è alla firma della Corte dei Conti e dovrebbe arrivare a settembre.
Tirocinio. La durata massima scende da 24 a 18 mesi. Non è prevista una remunera-zione per il giovane tirocinante ma solo un rimborso spese forfettario dopo i primi sei mesi. II professionista deve essere iscritto all’albo da almeno 5 anni e non può seguire più di tre praticanti per volta. Il tirocinio può essere svolto anche all’estero purché presso professionisti «con titolo equivalente e abilitati alla professione». Oppure, per 12 mesi, presso l’Avvocatura dello Stato o uffici legali di pubbliche amministrazioni autorizzate dal ministero della Giustizia. Inoltre, nei primi
sei mesi si potrà svolgere anche presso una università convenzionata se si è iscritti all’ultimo annodi studi. Ma sono gli ordini professionali che debbono stipulare le convenzioni con le Università o, anche, amministrazioni pubbliche. E non ci sono termini perentori entro cui farlo. Le nuove regole si applicano ai tirocini in corso e a quelli iniziati dall’entrata in vigore del Dpr (15 agosto).
Giudici indipendenti. Chi giudicherà i professionisti sul rispetto della deontologia professionale? Non più gli stessi professionisti, consiglieri che amministrano gli Ordini. I nuovi collegi sono composti da tre membri che vengono nominati dal presidente del Tribunale circondariale, su una rosa di nomi proposti dagli Ordini (non necessariamente tra gli iscritti) che dovranno defmire i regolamenti specifici entro il 13 novembre.
Formazione continua. E un obbligo che interesserà tutti gli Ordini, anche quelli che non avevano questo vincolo come architetti, giornalisti e ingegneri. Entro il 15 agosto 2013 gli Ordini dovranno disciplinare le modalità attuative. Chi viola l’obbligo commette illecito disciplinare.
Tutela assicurativa. Anche in questo caso, l’obbligo scatta tra un anno anche per dare agli ordini la possibilità di stipulare polizze collettive per i propri associati. La polizza tutela il cliente dai danni che gli può procurare l’errore o la negligenza del professionista. Ma anche quest’ultimo è tutelato poiché il rischio lo assume l’assicurazione.
Corriere della Sera – 3 settembre 2012