Il tanto temuto obbligo di adottare una dotazione organica a neutralità finanziaria ha avuto il giusto chiarimento da parte delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale diffuse negli scorsi giorni.
Se l’articolo 6 del decreto legislativo 165/2001, modificato dal nuovo Testo unico del pubblico impiego (Dlgs 75/2017) necessitava di maggiori chiarimenti, l’attenzione era proprio concentrata su questo meccanismo di invarianza di spesa: come verificarlo? Rispetto a quale anno? Con quali strumenti operativi? Ecco le risposte giunte dalla linee guida.
Prima di iniziare un qualsiasi calcolo numerico, è necessario mettere sul tavolo due aspetti che emergono chiaramente dal documento elaborato dal ministero dal ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione. Per gli enti locali i richiami non sono tantissimi, ma permettono di gettare le basi corrette per avere parametri certi per i prossimi anni.
Il primo elemento su cui ragionare è il concetto di «spesa potenziale massima», che è il valore finanziario in cui si risolve l’idea della nuova dotazione organica. Il secondo aspetto da tenere presente – e qui c’è il principale elemento di differenza rispetto al passato – è che la declinazione delle qualifiche e delle categorie non sarà più all’interno della dotazione organica, ma nel piano triennale dei fabbisogni di personale. Ovvero, in sintesi: una dotazione organica che non contiene più la suddivisione dei lavoratori per categoria, ma che costituisce un potenziale massimo tetto di spesa.
Le Linee guida, quindi, accompagnano gli operatori per individuare questi parametri, affermando in prima battuta che per le regioni e per gli enti territoriali l’indicatore di spesa potenziale massima è quello previsto dalla normativa vigente. Il che non aiuta a trovare facilmente un valore finale, visto l’accavallarsi delle disposizioni in materia sia di spesa di personale sia di turn-over. Poco più avanti nel documento arriva però un chiarimento migliore su come procedere: si parte dall’ultima dotazione organica adottata e si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto calcolati sul trattamento economico fondamentale della qualifica dei dipendenti.
Scatta quindi la verifica del limite: la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore alla spesa potenziale massima. Per gli enti locali, però, come detto sopra, questo valore è pari al limite di spesa consentito dalla legge, ovvero la media delle spese di personale sostenute negli anni 2011/2013. Anche ogni eventuale rimodulazione della dotazione organica, dovrà avvenire nel rispetto di quel valore.
A ben vedere, quindi, per gli enti locali non sembrano esserci novità così sconvolgenti. L’aver trasformato la dotazione organica in un mero concetto di “spesa potenziale” non fa che confermare modalità di programmazione già in uso in queste amministrazioni.
Il Sole 24 Ore – 7 maggio 2018