Sugli stipendi degli statali addio al prelievo sull’accantonamento per la buonuscita a titolo di rivalsa. La trattenuta è illegittima perché si configura una disparità di trattamento con i dipendenti del settore privato. Un gruppo di magistrati amministrativi ricorrono al Tar e ottengono la declaratoria di illegittimità del prelievo di una quota della retribuzione effettuato dall’amministrazione a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita: scatta la restituzione delle trattenute sugli accantonamenti, nella misura del 2,50 per cento sull’80 per cento della retribuzione, eseguite a partire dal primo gennaio 2011 a oggi, più interessi e rivalutazione. Lo stabilisce il Tar Calabria con la sentenza 53/2012 della sezione di Reggio, che si riserva di sottoporre la legittimità della norma alla Consulta.
Nel mirino il comma 10 dell’art. 12 del dl 78/2010, convertito dalla legge 122/10. L’area di riferimento è costituita dalle anzianità contributive maturate a partire dal primo gennaio 2011 dai «lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 196/09, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 Cc»: il computo del tfr, secondo la disposizione, deve avvenire secondo la norma codicistica con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
Secondo i magistrati ricorrenti la novella implicherebbe l’abrogazione nell’indennità di buonuscita dell’accantonamento a titolo di rivalsa. Il perdurare del prelievo discriminerebbe i dipendenti pubblici rispetto a quelli del settore privato che alla trattenuta per rivalsa non sono soggetti. La novella riforma in pieno l’istituto previdenziale e non fa salva la rivalsa del 2,5 per cento: la trattenuta, insomma, è del 6,91 per cento su tutta la retribuzione. E crea squilibri mantenere la rivalsa sul dipendente in assenza della fascia esente del 20 per cento (laddove la base di calcolo della ritenuta era l’80 per cento dello stipendio e non tutto l’importo). il risultato concreto è una diminuzione di stipendio e tfr, con l’unico effetto di alleggerire la porzione di accantonamento a carico del datore: l’applicazione congiunta delle nuove regole sul tfr e della vecchia ritenuta a carico del dipendente pubblico, infatti, farebbe in modo che la quota a valere sulle casse dell’amministrazione non sia del 6,91 per cento, ma del 4,91 per cento, e il trattamento economico dei dipendenti sarebbe inciso al 2,50 per cento sull’80 per cento della retribuzione e dunque, se calcolato sull’intera retribuzione, nella misura del 2 per cento.
ItaliaOggi – 15 marzo 2012