A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario ha ritenuto necessario inviare una nota di chiarimento in merito all’Ordinanza 22 marzo 2011 “Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009”, sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Secondo la nota il divieto di esporre, oltre ai già previsti divieti di vendita e commercializzazione, i cani sottoposti alle mutilazioni estetiche non è applicabile ai soggetti che hanno subito la caudotomia nei termini previsti dall’Ordinanza 3 marzo 2009.
Che all’articolo 2 comma 3) recitava taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale.
»A pochi giorni dalla sua entrata in vigore l’Ordinanza 22 marzo 2011 del Ministero della Salute, che fra l’altro vieta l’esposizione di cani con coda o orecchie tagliate, viene svuotata da una illegittima Nota della Direzione Generale della Sanità Animale. Il Ministro Fazio deve ricordare che è Ministro della Salute, della medicina veterinaria, non Ministro della caccia – affermano le Associazioni Enpa, LAV e Lega Nazionale per la Difesa del Cane – riteniamo grave che si voglia far rientrare dalla finestra ciò che l’Ordinanza ha cacciato dalla porta».
Il testo del comma e) dell’articolo 2 dell’Ordinanza ministeriale vigente nel fissare il divieto di esposizione dei cani “tagliati” ha infatti carattere generale e non è previsto alcun tipo di limite o esclusione. Il limite temporale diffuso con la suddetta nota dalla Direzione Generale del Ministero, per permettere l’esposizione di cani con coda o orecchie tagliate, non trova alcun fondamento nella richiamata Ordinanza. Anzi ne svuota i contenuti innovativi firmati dal Sottosegretario Martini. Tanto più che le esposizioni sono finalizzate quasi esclusivamente alla vendita o comunque alla commercializzazione, fattispecie già vietate dalla precedente Ordinanza ministeriale e confermate nella ultima vigente.
Per questo le associazioni animaliste chiedono l’immediato ritiro della Nota ministeriale e, comunque, annunciano iniziative di applicazione dell’Ordinanza ministeriale nelle prossime esposizioni canine per verificare la corretta applicazione dell’Ordinanza ministeriale.
Testi tratti da Fnovi.it e AgenParl – 19 maggio 2011- riproduzione riservata