Sulla monetizzazione in busta paga del Tfr peseranno l’Irpef e anche le addizionali regionali e comunali. È la conseguenza della scelta di applicare la tassazione tassazione ordinaria, quindi con le aliquote progressive man mano che cresce il reddito, in luogo di quella separata, con imposta calcolata sulla base dell’aliquota Irpef media degli ultimi cinque anni.
Il testo del disegno di legge di Stabilità oggi disponibile prevede che sia un Dpcm a dettare le regole che riguardano l’intero sistema (scelta dei lavoratori, operatività del Fondo di garanzia eccetera).
La norma prevede che la monetizzazione agisca su base volontaria. Deve essere, quindi, il lavoratore ad attivarsi per chiedere al datore di lavoro di corrispondergli il Tfr in busta paga. Le quote monetizzabili sono quelle relative al periodo marzo 2015-giugno 2018. Si tratta di un arco temporale piuttosto ampio in cui la scelta potrà riguardare sia lavoratori già occupati che nuovi assunti. Il ventaglio delle possibilità che il decreto potrà offrire è comunque limitato.
Ipotizziamo che la regolamentazione preveda un termine fisso (esempio, due mesi) entro cui il lavoratore deve esercitare la propria scelta e che, ove tale opzione non venga manifestata, il Tfr continui a seguire la destinazione derivante dall’applicazione del Dlgs 252/05 (alla previdenza complementare, ovvero in azienda o al Fondo di Tesoreria, in relazione alle dimensioni dell’impresa). Tale soluzione consentirebbe ai lavoratori, già occupati da almeno un semestre, alla data di entrata in vigore della norma (1? gennaio 2015), di ricevere il Tfr in busta, a partire dalle quote maturate da marzo 2015 in poi. Per i nuovi assunti, invece, si dovrebbe ipotizzare che i due mesi a disposizione per la scelta della monetizzazione, siano inglobati nei sei mesi di anzianità obbligatori per avere il diritto al Tfr in busta. Una volta maturata l’anzianità la scelta diverrebbe efficace dalla data del suo esercizio.
Va da sé che un possibile termine di scelta lascia impregiudicata la possibilità per gli interessati di decidere anticipatamente. L’ipotetica adozione di un termine perentorio se da una parte presenta elementi di certezza per gli attori, dall’altra si scontra con la ratio della disposizione, chiaramente finalizzata a garantire al lavoratore una maggiore disponibilità economica utile al possibile rilancio dei consumi. In alternativa, si potrebbe prevedere che tutte le richieste di monetizzazione giungano al datore entro la fine del mese precedente a quello interessato. Quindi, tutti i lavoratori potranno optare per la monetizzazione, in qualunque momento (fermo restando il semestre di anzianità obbligatorio) e la loro scelta varrà sempre per il mese successivo. Solo per il primo periodo di paga su cui va a incidere l’opzione (cioè marzo 2015) la scelta dovrebbe essere eseguita entro il 28 febbraio. Le opzioni pervenute all’impresa oltre tale termine, determinerebbero il passaggio in busta paga del Tfr a partire dal mese di aprile 2015 a scorrimento. In ogni caso, vi sarà l’obbligo di rispettare una precisa volontà del legislatore: l’opzione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Questa soluzione permetterebbe di assicurare una continuità nella scelta con lo scopo di raggiungere, nell’arco temporale, i risultati sperati e, nel contempo, l’irrevocabilità evita il fenomeno jo-jo che sarebbe stato di difficilissima gestione (entrare e uscire di continuo dal regime).
Vale la pena ricordare che la scelta del lavoratore prevale su tutte le altre opzioni già esercitate e, quindi, incide anche sul trasferimento del Tfr ai Fondi di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps.
Il Sole 24 Ore – 22 ottobre 2014