Nuove frizioni tra Ragioneria generale dello Stato ed Esecutivo. Stavolta a finire nel mirino dei tecnici di Via XX Settembre è lo schema di Dlgs di riordino dei contratti licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 febbraio, ma ancora non trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per il parere (necessario, tuttavia non vincolante).
Il provvedimento, che attua una delle deleghe contenute nel Jobs act, prevede, in particolare, all’articolo 47, che a decorrere dal 1° gennaio 2016, e salvo determinate eccezioni, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato «anche alle collaborazioni esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e organizzate dal committente». Non solo. All’articolo 48 si stabilisce, pure, che se entro quest’anno i datori di lavoro decidono di assumere a tempo indeterminato collaboratori, anche a progetto, o “false” partite Iva, scatta una mezza sanatoria: «si estinguono, cioè, le eventuali violazioni di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali salve le violazioni già oggetto di accertamento prima dell’assunzione».
Ebbene, secondo i tecnici della Ragioneria, queste disposizioni introducono una novità nell’ordinamento: il superamento, per legge, delle false collaborazioni, non considerato ai tempi del varo della legge di Stabilità che riconosce forti incentivialcontrattoatempoindeterminato a tutele crescenti (per farlo decollare). La questione è delicata. «Oggi – spiega Marco Leonardi, economista alla Statale di 7 Il Dlgs di riordino dei contratti prevede all’articolo 47 che, a decorrere dal primo gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e organizzate dal committente. E che, se entro il 2015 i datori di lavoro decidono di assumere a tempo indeterminato, si estinguono le violazioni di obblighi contributivci assicurativi e fiscali. Milano, che ha realizzato uno studio sul tema pubblicato su lavoce.info – le collaborazioni hanno un’aliquota del 27,7%, mentre il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è soggetto alla decontribuzione per i primi tre anni. In caso di stabilizzazione di un collaboratore, pertanto, ci sarebbe una perdita, temporanea, per l’Erario. Ma questa circostanza èstatagiàconsideratanellaleggedi Stabilità 2015 quando sono stati stanziati i fondi per il forte sconto contributivo per le assunzioni stabili. In realtà sono stati considerati anche i contratti a termine, ma per questi rapporti non è prevista l’eliminazione per legge».
Il punto in discussione è infatti questo: il Dlgs fissa, normativamente, una dead-line (inizio 2016) per il superamento delle finte collaborazioni. Secondo gli esperti potrebbero essere assunti come dipendenti (a tutele crescenti) circa 200mila collaboratori monocommittenti ed esclusivi. Con il rischiocheilfondoincentivanteprevisto dalla legge di Stabilità si esaurisca presto. Una eventualità «certamente positiva visto che vorrebbe dire una esplosione di contratti a tempo indeterminato che tutti ci auspichiamo – spiega il vice ministro dell’Economia, Enrico Morando -. Se ciò dovesse accadere servirà uno sforzo per recuperare risorse aggiuntive per finanziare gli sgravi contributivi e sul fronte Irap-lavoro contenuti nell’ex legge Finanziaria».
I rilievi della Ragioneria sono stati presi con un certo disappunto dai tecnici di Governo e ministero del Lavoro, che oggi s’incontreranno per valutare la questione. Il mancato gettito derivante dalla stabilizzazione di finti collaboratori è temporaneo, fanno sapere, visto che a regime sui rapporti stabili si pagano contributi al 33 per cento. Inoltre, la dead-line al 1° gennaio 2016 non vale per tutte le collaborazioni (ma solo per le fasulle). E soprattutto si cancellano, per legge, le collaborazioni a progetto (e non indistintamente ogni cococo).
La Ragioneria fa un rilievo anche sulla norma relativa alla modifica delle mansioni (per escludere l’applicazione al lavoro pubblico).
«Occorrerebbe che il nuovo organo parlamentare di bilancio istituito un anno fa per la valutazione dei costi delle misure adottate incominciasse a svolgere puntualmente questa funzione – commenta il giuslavorista Pietro Ichino (Pd) -. È assurdo che il Legislatore dipenda dal parere, di fatto vincolante, della Ragioneria generale che è un organo amministrativo».
Il Sole 24 Ore – 10 marzo 2015