Più trasparenza per la pubblica amministrazione, ma senza dimenticare la privacy. Internet ha dato un forte impulso alla pubblicazione di documenti da parte degli uffici pubblici e così hanno voluto anche recenti normative, sfociate nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità che ogni amministrazione è tenuta ad adottare. Non si può, però, dimenticare che in molti casi si tratta di mettere in circolo dati personali ed è per questo che il garante della privacy ha messo a punto un articolato provvedimento con il quale indica le modalità di diffusione degli atti delle pubbliche amministrazioni. Le linee guida, dopo essere state sottoposte a una consultazione generale sono state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» 64 del 19 marzo.
Affrontano diversi aspetti della diffusione online di documenti pubblici, con la consapevolezza che i vari interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno introdotto una «forte frammentazione della disciplina».
Il presupposto da cui partire è che possono essere messi sulla rete atti contenenti dati personali solo se c’è una legge o un regolamento che lo prevede, fermo restando il divieto di pubblicazione dei dati sulla salute. Per esempio, una sicura copertura legislativa è data dal programma triennale sulla trasparenza. In particolare, dalle linee guida predisposte in tal senso dalla Civit. Le pubbliche amministrazioni possono anche valutare di andare oltre le indicazioni della Civit, ma in questo caso devono motivare adeguatamente la scelta nell’ambito del programma triennale. E comunque, devono sempre tenere presenti i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati.
Più nel dettaglio e limitandosi ad alcuni esempi, possono finire su internet informazioni sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici o sulla loro produttività (ma non, per esempio, notizie particolari sui cedolini dello stipendio, su aspetti particolari della dichiarazione dei redditi, sugli orari di entrata e uscita, sul domicilio privato). Possono, altresì, essere messi online i curricula di dirigenti, segretari comunali e provinciali, ma non in maniera integrale: vanno, infatti, omessi i dati strettamente personali non pertinenti con le finalità della trasparenza.
Via libera anche alla pubblicazione online, senza vincoli, dei risultati delle prove di concorso e delle graduatorie finali. È anche possibile pubblicare altre informazioni, ma che devono essere accessibili, attraverso password o altri filtri, solo a chi ha partecipato al concorso. Si pensi, per esempio, ai verbali o a eventuali titoli di precedenza o preferenza accordati ad alcuni candidati.
Il garante ha inoltre raccomandato che tutte le informazioni siano rintracciabili attraverso modalità di accesso interne al sito su cui vengono pubblicate, piuttosto che mediante motori di ricerca esterni. E questo per evitare che i dati personali finiscano per essere decontestualizzati e anche una volta diventati vecchi continuino a circolare per internet, non garantendo il diritto all’oblio degli interessati.
Altra raccomandazione è che le informazioni stiano in rete per periodi ben precisi, che, laddove non siano espressamente indicati da disposizioni di legge, devono essere le stesse pubbliche amministrazioni a individuare.
L’equilibrio
1|LA TRASPARENZA
Sempre di più le pubbliche amministrazioni sono chiamate a rendere trasparente il loro operato. Tanto più che internet rende immediato e facile tale obiettivo. Anche le recenti normative hanno spinto su questo risultato, imponendo agli uffici pubblici un piano triennale di trasparenza e integrità
2|LA PRIVACY
Molti atti che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare contengono dati personali. Per questo il garante ha messo a punto linee guida ad hoc. Il provvedimento, approvato in via provvisoria a metà dicembre, è stato sottoposto a consultazione pubblica. Dopo il sì definitivo dell’authority, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 64 del 19 marzo
Ilsole24ore.com – 22 marzo 2011