Pensione anticipata per i lavori usuranti. Per l’entrata in vigore del decreto legislativo che prevede sconti su età e contributi per i lavoratori che hanno svolto attività particolarmente faticose manca solo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».
La nuova normativa riconosce il diritto ad accedere anticipatamente alla pensione ai lavoratori che hanno svolto (per almeno sette degli ultimi dieci anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune attività lavorative specifiche: lavori in galleria, lavori nelle cave (ad alte temperature), lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici.
Sono ammessi al beneficio anche i lavoratori notturni, a condizione che abbiano svolto lavoro notturno per almeno 64 notti l’anno (che diventano 78 per chi matura i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009).
Il beneficio previdenziale riconosciuto a queste persone cambia, in relazione alla data di maturazione dei requisiti pensionistici. Per chi matura i requisiti tra il 1° luglio del 2008 e il 30 giugno del 2009, il requisito anagrafico è fissato a 57 anni, e il requisito contributivo a 35 anni. Per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, servono 57 anni di età anagrafica e la quota scende a 93. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 si prevede un aumento crescente dello sconto sull’età anagrafica e sulla quota, che produce il risultato di mantenere inalterata, per il triennio, l’età minima richiesta (57 anni), e non cambia neanche il valore della quota, fissata a 94.
Regole particolari sono previste invece per i lavoratori a turni. Una volta maturati i requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso al beneficio al proprio ente previdenziale, allegando gli elementi di prova necessari ad attestare lo svolgimento di lavoro usurante. La legge fa riferimento alla necessità di esibire elementi di prova aventi data certa, e stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di collaborare alla formazione di tale prova.
È prevista una sanzione pesante per l’eventuale produzione di documenti falsi: il lavoratore è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.
I termini per la presentazione delle domande variano in funzione della data di maturazione del diritto. Nel caso in cui i requisiti siano stati maturati o saranno maturati entro il 31 dicembre 2011, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2011. La domanda andrà invece presentata entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti, qualora i requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il ritardo nella presentazione della domanda non preclude l’accesso al diritto, ma comporta un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico (in media, per ogni mese di ritardo il diritto differisce di un mese, fino a un massimo di tre). È previsto un meccanismo di salvaguardia per il caso in cui le domande assorbano risorse maggiori di quelle stanziate. In particolare verrà data priorità ai trattamenti maturati prima e, in caso di ulteriore eccedenza, alla data di presentazione delle domande.
23 aprile 2011 – ilsole24ore.com