La manovra sul personale pubblico, che vale circa un miliardo e mezzo, rappresenta uno dei punti principali del disegno di legge di stabilità. Il testo consolidato del disegno di legge modifica non poco l’impianto delle bozze «in entrata» esaminate dal consiglio dei ministri.
Blocco della contrattazione. Si conferma indirettamente il congelamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro, fino al 31.12.2014.Il ddl, infatti, modifica l’articolo 9, comma 17, del dl 78/2010 convertito in legge 122/2010, senza vietare espressamente i rinnovi contrattuali per il 2014, ma affermando che per gli anni 2013 e 2014 si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali solo per la parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.
Un invito, dunque, ad attivare la nuova contrattazione collettiva, ma senza effetti sugli stipendi. Il blocco della contrattazione economica di fatto prorogato al 31.12.2014, fin qui riservato ai soli dipendenti degli enti pubblici definiti dal dlgs 165/2001, viene esteso anche ai dipendenti degli enti identificati dall’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009.
In altre parole, il blocco varrebbe anche per la galassia di enti come società partecipate e di altra natura censiti dall’Istat, ai fini della qualificazione come amministrazioni pubbliche sul piano delle rilevazioni finanziarie.L’intento è chiaro: estendere anche al «para-pubblico» il blocco della crescita della spesa di personale.
Lo strumento, però, appare sbagliato. Infatti, le società e gli altri enti applicano contratti collettivi del settore privato, che evidentemente non possono subire alcun blocco della parte economica.
Occorrerebbe modificare la norma e prevedere un divieto espresso di applicare agli enti del para-pubblico incrementi stipendiali derivanti da contratti collettivi nazionali o anche aziendali.Indennità di vacanza contrattuale.
Il blocco degli incrementi economici sarà particolarmente rigoroso, perché viene di fatto depotenziato il sistema di salvaguardia contro i ritardi nel rinnovo dei contratti. L’indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2010-2014 viene eliminata, senza alcuna possibilità di recupero in future sessioni negoziali.
Tagli ai fondi contrattuali. Si prolunga fino al 2014 (nella bozza iniziale era stata prevista invece la configurazione a regime) degli effetti dell’articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010, che impone di tagliare i fondi della contrattazione decentrata in proporzione al costo delle cessazioni dal servizio che annualmente avvengono. Dal 2015, prevede la bozza, «le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».
Però, tutte le risorse dei fondi contrattuali decentrati sono destinate al trattamento accessorio. Occorrerà un intervento in parlamento per specificare cosa esattamente intenda il legislatore.
Vincoli al turnover. Nelle amministrazioni statali si inaspriscono i vincoli alle assunzioni in sostituzione del personale cessato. Il turnover potrà essere coperto del 50% negli anni 2014-2015, del 60% nel 2016, dell’80% nel 2017 e solo nel 2018 del 100% .Ovviamente, la riduzione delle possibilità assunzionali diminuisce la possibilità di stabilizzare i precari. Che, comunque, sono maggiormente presenti negli enti locali, non interessati all’inasprimento del turnover.
Straordinari. Sparita la riduzione del 10% dei fondi destinati a questo scopo nelle amministrazioni statali, resta l’interpretazione autentica a mente della quale chi lavora in turno festivo anche infrasettimanale non può ricevere compensi di straordinario. A meno che la prestazione lavorativa non superi l’ordinaria durata del turno.
Tetti agli stipendi. Divieto di superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al primo presidente della Corte di cassazione, pari nell’anno 2011 a euro 293.658,95, per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati, derivanti da rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni, nonché per componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche.
Il tetto si calcola cumulando gli incarichi che eventualmente si conducano a vario titolo con le amministrazioni interessate. Per garantire la graduale riconduzione degli stipendi al tetto fissato, si rinvia ad un dpcm da adottare entro 90 giorni dalla vigenza della legge.
ItaliaOggi – 18 ottobre 2013