La nota della presidenza del consiglio dei ministri del 24 dicembre ha dato riscontro alla conferenza delle Regioni in merito all’interpretazione dell’articolo 9 del dl 78/2010
La presidenza del consiglio dei ministri con nota del 24 dicembre scorso ha dato riscontro alla conferenza delle regioni e delle province autonome in merito all’interpretazione dell’articolo 9 del Dl 78/2010 in materia di personale, rimanendo in attesa di conoscere gli orientamenti del ministero dell’Economia.
In riferimento al comma 1 dell’articolo 9 (divieto di superamento del «trattamento ordinariamente spettante»), mancando una specifica definizione, occorre procedere in via interpretativa. Sono da ricomprendere nel trattamento economico individuale tutte le voci del trattamento fondamentale e accessorio aventi il carattere della fissità e continuità, in relazione a categoria, posizione e tipologia di funzioni e/o incarico di inquadramento posseduti nel 2010.
Quanto alle voci fisse e continuative del trattamento accessorio, la conferenza lo interpreta nel senso che, qualora attribuite nel 2010, devono essere riconosciute anche nel triennio, fermo restando i relativi importi unitari stabiliti dai contratti nazionali o determinati da quelli decentrati in vigore nel 2010.
Non vengono ricompresi nel tetto arretrati contrattuali, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno e per il Ssn incarico con funzioni superiori, indennità di esclusività conseguita per effetto dell’attribuzione di struttura complessa e il passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività. Per le ulteriori voci accessorie aggiuntive (ante blocco), dovranno essere presi in considerazione gli importi unitari stabiliti dai Ccnl o dai decentrati in vigore nel 2010.
Sono soggette a limitazioni economiche le progressioni di carriera e quelle economiche orizzontali. Non sono da ricomprendere l’acquisizione della categoria superiore conseguente alla partecipazione a concorso pubblico. Anche la remunerazione del lavoro straordinario rimane confermata poiché non afferente al trattamento ordinario. Rimangono altresì esclusi dal blocco: produttività, retribuzione di risultato, compensi per progettazione, patrocinio legale, nonché i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed inclusi nei fondi ai sensi dell’articolo 15 lettera k) del Ccnl del 1° aprile 1999 e dell’articolo 26, lettera e), del Ccnl Dirigenti del 23 dicembre 1999.
L’ammontare complessivo delle risorse decentrate fino al 2013 non potrà superare quello del 2010. Rimangono esclusi i residui determinatisi in anni precedenti nonché le somme inerenti a progettazione, patrocinio legale e i fondi dei contratti del 1999. In merito all’articolo 9, comma 2-bis, il riferimento temporale si effettua raffrontando le unità di personale al 31 dicembre (2011 in prima applicazione) con quello in servizio al 1° gennaio (2011), escludendo il numero delle unità assunte o da assumere, tenendo conto della data di uscita dei cessati in considerazione del loro diritto all’attribuzione dell’accessorio per il periodo di servizio nell’anno di cessazione, operando una riduzione in termini di rateo.
31 gennaio 2011 – ilsole24ore.com