Via libera alla sospensione delle cartelle Equitalia per imprese e professionisti in credito con la pubblica amministrazione. Il congelamento valido per il 2014 è stato introdotto con un emendamento del Movimento 5 Stelle fatto proprio dai relatori al decreto legge destinazione Italia Raffaello Vignali (Ncd) e Yoram Gutgeld (Pd) licenziato ieri dalle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.
E che oggi approda all’esame dell’Aula di Montecitorio (su cui aleggia un nuovo voto di fiducia) per il via libera e l’invio del Dl al Senato che avrà tempo fino al 21 febbraio per covertirlo.
L’emendamento introduce, per il 2014, la sospensione di tutte le cartelle esattoriali «a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali», vantati nei confronti della pubblica amministrazione e regolarmente «certificati». La sospensione della cartella, necessariamente, sarà possibile solo se la somma iscritta a ruolo è «inferiore o pari al credito vantato».
Come spesso accade, però, le buone intenzioni del legislatore e del Governo sono comunque vincolate a un provvedimento attuativo con cui il ministero dell’Economia, «di concerto con il ministero dello Sviluppo economico» dovrà fissare i criteri e le modalità per individuare imprese e professionisti che avranno diritto al congelamento delle loro cartelle esattoriali perché in credito con la Pa. In fase di riformulazione i relatori hanno comunque inserito un termine temporale di 90 giorni per far sì che la misura possa diventare pienamente operativa con tanto di trasmissione dei relativi elenchi 7 La richiesta per certificare che i crediti vantati verso la Pa sono certi, esigibili, liquidi e non prescritti va presentata attraverso un portale del ministero dell’Economia (solo in casi residuali è ancora ammessa l’istanza cartacea verso la Pa o l’ente creditore). In pratica l’impresa e il professionista devono accreditarsi online all’indirizzo www.mef.gov.it/certificazionecrediti e compilare la schermata per ottenere la certificazione. all’agente della riscossione.
Un processo di attuazione su cui i grillini non hanno intenzione di abbassare la guardia. Come spiega Mattia Fantinati (M5S), primo firmatario dell’emendamento fatto proprio dai relatori, «ora vigileremo affinché Mef e Mise non tardino a emanare il decreto attuativo che, entro 90 giorni dall’approvazione del provvedimento, dovrà dare concretezza a un altro risultato ottenuto dal M5S in favore delle Pmi».
Le condizioni fissate dall’emendamento, dunque, richiedono la certificazione di crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili. In pratica, i debiti delle pubbliche amministrazioni non devono essere già “scaduti”, devono essere oggettivamente riconducibili a un atto negoziale (quindi il contratto con il soggetto pubblico) ed esattamente determinabili nell’importo. L’esigibilità, invece, indica l’assenza di ostacoli al pagamento del credito, come per esempio la presenza di un inadempimento, un termine o una condizione sospensiva. La procedura per certificare il credito nei confronti di Pa, Regioni, enti locali e Asl viaggia ormai quasi interamente per via elettronica: è necessario, infatti, autenticarsi alla piattaforma predisposta sul sito del Mef. Solo in via residuale resta in vita l’iter con la presentazione della domanda cartacea. In pratica dopo l’accreditamento dell’impresa creditrice, è necessario compilare un prospetto per ottenere la certificazione. Esiste anche una clausola “anti-inerzia” della Pa, perché se non rilascia l’autocertificazione o non rileva l’inesigibilità (anche parziale) entro 30 giorni dalla richiesta il creditore può presentare la richiesta di nomina di un commissario ad acta sempre attraverso la piattaforma informatica.
La novità introdotta apre di fatto una terza via alla possibilità di evitare azioni esecutive per i contribuenti che comunque vantano crediti verso la Pa. Finora la possibilità di compensare crediti commerciali con iscrizioni a ruolo sono vincolate a specifici ambiti temporali entro cui i debiti con la riscossione devono sorgere o viceversa. Ad esempio la compensazione (diventata operativa ieri con l’emanzione dei codici tributo) tra debiti da accertamento e crediti vantati con la Pa è possibile soltanto per somme certe, liquide ed esigibili certificate al 31 dicembre 2013. Ora la sospensione introdotta nel Dl Destinazione Italia congela le cartelle di importo pari o inferiore a un credito vantato con la Pa che sarebbero escluse da qualsiasi forma di compensazione, mettendo al riparo le piccole e medie imprese da possibili azioni esecutive che potrebbero subire pur avendo crediti in portafoglio bloccati dai ritardi della pubblica amministrazione. Il credito non deve essere prescritto. Questo avviene quando il creditore ha lasciato decorrere inutilmente il termine di prescrizione previsto dal Codice civile per quella tipologia di credito. Per esempio, il credito del professionista si prescrive in tre anni dal momento in cui è esigibile. I crediti per somministrazioni e per tutto ciò che è dovuto periodicamente si prescrivono invece in cinque anni. È possibile interrompere il periodo di prescrizione notificando un atto di messa in mora Per beneficiare della sospensione, il credito dell’impresa deve essere certificato dalla Pa secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 25 giugno 2012. La certificazione può essere manuale ovvero telematica. In entrambi i casi l’impresa creditrice presenta un’apposita istanza alla Pa, con tutti i dati relativi al credito vantato. La Pa verifica se il credito è certo, liquido ed esigibile. In caso positivo, viene rilasciata la certificazione La sospensione riguarda tutte le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione, purché l’importo a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Si prescinde dalla natura delle somme iscritte a ruolo, che possono essere tributarie o patrimoniali, e si prescinde anche dalla data di notifica della cartella. Non è sospeso invece il pagamento degli avvisi di accertamento per i quali sono in corso versamenti rateali. Non si sospendono inoltre i pagamenti da avvisi bonari L’emendamento prevede che con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni, saranno stabilite condizioni e modalità per individuare i beneficiari e per la trasmissione degli elenchi all’agente della riscossione. La sospensione, quindi, non sarà immediatamente operativa
Il Sole 24 Ore – 6 febbraio 2014