Nella nota numero 49 l’Inpdap comunica la semplificazione delle modalità procedurali di riconoscimento dei trattamenti pensionistici di privilegio. Nell’occasione ricorda che l’art. 6 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 201/2011 ha abrogato a decorrere dal 6 dicembre 2011 “gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata”. Tale disposizione legislativa ha previsto che il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) solo in alcuni specifici casi.
E cioè nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché del personale adibito al soccorso pubblico. Sono tuttavia fatti salvi i procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011, i procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame. Ulteriori disposizioni verranno fornite con la circolare esplicativa della riforma pensionistica di prossima emanazione.
a cura di C.fo. – 3 gennaio 2011 – risproduzione riservata