«La legge157 del 1992, che reca norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, attribuisce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo a determinate categorie tra le quali non sono comprese le guardie volontarie venatorie. A queste ultime sono attribuiti, a determinate condizioni e in maniera esplicita, solo compiti di vigilanza». Così il ministro dell’Interno Angelino Alfano nel rispondere in aula alla Camera ad un’interrogazione dell’onorevole Luigi Lacquanti (Led) sull’attribuzione dello status di agente di polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie e alle guardie zoofile. Al centro dell’interrogazione del deputato il parere che lo scorso anno il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero ha reso alla prefettura di Brescia, negando lo status di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria alle guardie venatorie e zoofile volontarie.
Lacquanti chiedeva al ministro Alfano “di cambiare questo parere e di fare chiarezza in questa materia piuttosto complessa”.
«Preciso che il possesso della qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria non è oggetto di conferimento amministrativo – ha detto Alfano – bensì discende direttamente da norme di legge in relazione alla natura e ai contenuti degli specifici compiti di vigilanza affidati a determinati agenti ed operatori». Da qui il richiamo alla legge 157 che attribuisce tale qualificasolo a determinate categorie tra le quali non sono comprese espressamente le guardie volontarie venatorie.
«Peraltro – ha sottolineato nella sua risposta il ministro – il parere reso dal Dipartimento della pubblica sicurezza alla prefettura di Brescia non aveva alcuna portata innovativa, poiché si limitava a richiamare in premessa una precedente circolare del 2003 e un pronunciamento del Ministero della giustizia dello stesso anno, entrambi contrari al riconoscimento delle qualifiche sia di ufficiale che di agente di Polizia giudiziaria nei confronti delle guardie venatorie volontarie. Tale orientamento è del resto suffragato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, ancorché ricorrano pronunce della suprema Corte di segno diverso basate sull’assunto che la qualifica di operatore di Polizia giudiziaria consegua dalla stessa attribuzione dei compiti di vigilanza venatoria».
In ogni caso, ha aggiunto Alfano, «la questione potrebbe meritare anche un chiarimento legislativo con il necessario coinvolgimento del Ministero della giustizia affinché prevalgano i profili di competenza che sono del Ministero della giustizia; un intervento legislativo che elimini ogni residua incertezza».
A cura di c.fo. Ufficio stampa Sivemp Veneto – 27 settembre 2014