Il fornitore finale-distributore è responsabile per eventuali problematiche di sicurezza del prodotto solo qualora non riveli il nome del produttore. Come sottolineato da diverse fonti indipendenti, il regolamento 1169/2001 “Informazione Alimentare ai Consumatori” ha finito -all’articolo 9- per rendere facoltativa- e non già più obbligatoria- l’indicazione della sede di stabilimento produttivo, se diverso dalla sede legale (del marchio o della ragione sociale) dell’impresa.
In passato, le autorità italiane- in seguito alle crisi della Mucca pazza e non solo- avevano optato per mantenere- entro il D. lgs 109 del 1992- ricezione della direttiva UE 2000/13- la sede dello stabilimento come a tutti gli effetti obbligatoria.
Ora, in seguito a consultazioni ministeriali per la ri-edizione del nuovo decreto 109, in pochi però sembrano intenzionati a fare una battaglia in tal senso. Battaglia che- come evidenziato da molti- potrebbe far correre il rischio di una delocalizzazione selvaggia: non vigendo più l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento, molti marchi “italian sounding” – potrebbero agevolmente voler produrre in paesi meno “costosi” e anche con minor tutela dei diritti del lavoro, o semplicemente, della qualità alimentare.
Coldiretti è stata a tutti gli effetti l’unica associazione a spingere in tal senso. Altri organi hanno chiesto invece un obbligo ma in sede europea. Ma cosa comporta la mancanza dell’indicazione della sede di stabilimento?
Va subito chiarito che lo stabilimento di produzione è uno dei vari modi di garantire trasparenza in etichetta, e che non può ovviamente sostituire l’indicazione della materia agricola-semmai la completa.
Intanto, una minore trasparenza al consumatore, che non è in grado di capire dove – e come- è stato prodotto l’alimento che acquista, con possibile ingannevolezza e decettività del più ampio messaggio promozionale (e qui si pensi proprio all’italian sounding; tante belle bandierine italiane, ma poi?). In caso di marchi “italian sounding” perfettamente registrati e legalmente legittimi infatti, il consumatore potrà essere certamente tratto in inganno. Con buona pace del regolamento 1169, laddove si spiega che “
“Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto”.
E paradossalmente allora, chi non indica lo stabilimento su prodotti italian sounding a maggior ragione dovrebbe indicare il paese di origine o il luogo di provenienza, in senso stretto non obbligatorio in via generale.
Ma il consumatore non è l’unico soggetto leso. I controllori, infatti, avranno più difficoltà documentali a risalire – in caso di ritiri dal mercato, o necessità di soprallugohi- ad individuare la sede fisica dove si è verificata l’ultima trasformazione sostanziale dell’alimento. Non a caso l’obbligo dell’indicazione dello stabilimento era stato voluto- entro il d. lgso 109- proprio per meglio garantire le autorità preposte.
Infine, oltre al consumatore e autorità di controllo, anche i soggetti di fornitura- tante PMI che innovano, ma che spesso sono schiacciate dalle logiche di immagine e di prezzo della GDO, nei prodotti “Private label” (a marchio di insegna del distributore) – hanno interesse a figurare in etichetta. Rendendosi visibili, e quindi apprezzabili- da parte del consumatore, e limitando in qualche modo l’eccessivo potere contrattuale del retailer. Già oggi, grazie a siti e riviste di informazione indipendenti, spesso viene fatto un confronto tra prodotti a marchio privato e prodotti di marca- semmai rivelando- sulla base proprio dell’indicazione dello stabilimento di produzione- se la manifattura è la stessa. Con poi diverse logiche di marketing e di brand.
Il rischio è diversamente un “copycat” esagerato, come sottolineato da studi della Commissione Europea- con prodotti perfettamente copiati da parte della GDO, magari fatti produrre dalle stesse aziende che producono i prodotti di marca “originali”- ma nascoste ai consumatori (né c’è il marchio, né lo stabilimento di produzione). E con prezzi sempre più bassi imposti, che trascinano in una corsa al fondo anche la qualità. In tal senso, si pensi solo- e a titolo esemplificativo- alla difficoltà di sostituire il grasso di palma nei biscotti, nonostante le petizioni in tal senso e la pressione dell’opinione pubblica. I grandi brand, già schiacchiati dalla concorrenza delle private label, faticano a essere concorrenziali e ad innovare sulla qualità.
A dire il vero, non tutti nella GDO sono contrari al mantenimento della sede di stabilimento: Conad ad esempio, anche sui prodotti Private Label lo mantiene.
Perché conviene alla GDO? Un approccio alternativo
Nonostante nessuno lo abbia ancora sollevato con chiarezza, vi è un motivo fondamentale per cui anche la GDO potrebbe aver interesse a convergere sull’obbligo nazionale di indicare la sede di stabilimento. Il casus belli viene ancora una volta dai prodotti a Private Label.
Infatti, in base alla giurisprudenza (sentenza della Corte di Giustizia 10 gennaio 2006(C-402/203, che riprende la sentenza 25 aprile 2002, c-183/00), il fornitore finale-distributore è responsabile per eventuali problematiche di sicurezza del prodotto solo qualora non riveli il nome del produttore, ovviamente a partire dall’etichetta. La sede dello stabilimento in tal senso sarebbe una informazione sufficientemente non ambigua per identificare il produttore se diverso dal distributore. La GDO insomma avrebbe da un lato la possibilità di meglio tutelarsi in caso di prodotto difettoso, dall’altro, di rendere giustizia ai propri fornitori, alle autorità di controllo e ai consumatori circa l’effettivo luogo di produzione dell’alimento.
E’ una partita in cui tutti vincono insomma. Si capisce allora come alcuni-richiamiamo ancora Conad- abbiano sensatamente deciso di intraprendere un percorso di trasparenza. Augurandosi che altri lo seguano anche nella proposta alle istituzioni.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 17 febbraio 2015