Non può essere retroattiva la prescrizione quinquennale introdotta con la legge di Stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2012, per i risarcimenti dei medici delle scuole di specializzazione dal 1983 e il 1991. Lo ha stabilito la Suprema Corte confermando la prescrizione a 10 anni, a partire dal 1999.
La sentenza della Cassazione del 19 gennaio 2012 stabilisce che la riduzione della prescrizione a 5 anni, contenuta nella Legge di Stabilità, ha efficacia dal 1 gennaio 2012 e pertanto non è retroattiva. Sono così salvi i diritti al risarcimento di migliaia di medici che nel corso degli anni hanno presentato i ricorsi. Vale infatti la prescrizione di dieci anni a partire dalla data del 27 ottobre 1999, così come stabilito dalla stessa Cassazione in precedenti pronunciamenti sulla mancata attuazione della direttiva comunitaria che sanciva il diritto ad una adeguata remunerazione collegata alla frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia negli anni dal 1983 al 1991.
“Viene vanificato il tentativo di compromettere il diritto al giusto risarcimento dei medici”, afferma Nicola Preiti, coordinatore nazionale Fp Cgil Medici della medicina convenzionata. “Avevamo immediatamente denunciato il trucco e promosso emendamenti soppressivi della norma. Questo subdolo sotterfugio, tipico di una vecchia politica arrogante, non poteva funzionare. I fatti danno ragione alla Fp Cgil Medici.”
“Adesso – dichiara Massimo Cozza, segretario nazionale Fp Cgil Medici – si ponga fine a un contenzioso pluridecennale riconoscendo i diritti sanciti dall’Europa ai medici pubblici già duramente colpiti dalle manovre”.
21 febbraio 2012 – quotidianosanita.it