Le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinate all’importazione o al transito nell’Unione europea devono essere accompagnate da certificati sanitari, il cui nuovo modello è allegato al Regolamento 717/2013 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari.
In particolare, vengono aggiornate le dichiarazioni in materia di benessere degli animali nei modelli di certificati sanitari riguardanti alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta, alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e all’alimentazione di animali da pelliccia.
Per un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 2014, le partite di prodotti di origine animale accompagnate da certificati rilasciati anteriormente al 1 dicembre 2013 conformemente ai modelli di cui all’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche introdotte dal nuovo regolamento possono continuare a essere introdotte nell’Unione.
30 agosto 2013