Tempi strettissimi per il decreto legislativo che stabilisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme comunitarie sui sottoprodotti animali non destinati al consumo umano. La delega ha scadenza fissata al 14 agosto.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, ha invitato quindi le commissioni del Senato ad avviare l’iter. Il provvedimento è assegnato in sede consultiva alla Commissione Igiene e Sanità del Senato
Le sanzioni, che saranno applicate dalle autorità competenti (Minsalute, Regioni e Asl), riguardano il regolamento n. 1069/2009 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) e il regolamento n. 142/2011 (disposizioni per taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera).
L’articolo 3 fissa la sanzione pecuniaria per violazione di norme restrittive nell’uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, nonché per violazione di disposizioni su smaltimento ed uso di varie categorie degli stessi prodotti o sottoprodotti.
L’articolo 4 fissa le somme da pagare in relazione a sanzioni amministrative in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale.
Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le sanzioni pecuniarie in caso di violazione di obblighi di registrazione e di riconoscimento, da parte delle autorità competenti, degli operatori, degli stabilimenti o degli impianti che trattano i prodotti e sottoprodotti oggetto del presente provvedimento.
Gli articoli 7 e 8 fissano le sanzioni per mancato rispetto da parte degli impianti di prescrizioni generali e di igiene da seguire nei processi di trasformazione.
L’articolo 9 è invece dedicato alle violazioni in materia di controlli interni sul rispetto delle norme sanitarie – fissate dal regolamento n. 1069 – e sulle procedure di autocontrollo basate sui principi dell’analisi di rischio e punti critici di controllo dettati dal sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
L’articolo 10 è dedicato alle sanzioni connesse all’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati all’alimentazione di animali d’allevamento; i successivi articoli 11 e 12 sono dedicati all’immissione sul mercato e all’uso, rispettivamente, di fertilizzanti organici e ammendanti (cioè fertilizzanti che migliorano le caratteristiche fisiche del suolo) e di altri prodotti derivati come, per esempio, gli alimenti per animali da compagnia. Di tutti tali prodotti deve essere assicurata la provenienza e il trattamento sicuri, oltre alla sicurezza degli usi finali dei prodotti stessi.
Gli articoli da 13 a 15 hanno per oggetto i movimenti dei prodotti, in particolare gli obblighi in materia di importazione, esportazione e transito, anche con riferimento al trattamento, la trasformazione o il magazzinaggio dei sottoprodotti, ai controlli interni e alle procedure di autocontrollo sopra ricordate.
L’articolo 16 dispone in ordine al sistema dei controlli ufficiali, specificando che le autorità preposte a tale compito sono le stesse individuate dall’articolo 2. Le suddette autorità svolgono tali compiti con le risorse loro attribuite dalla legislazione vigente, attenendosi ad obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite. L’articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 18 reca le disposizioni finali. In particolare, esso prevede che in caso di reiterazione della violazione è disposta, oltre alla sanzione, la sospensione, per un periodo tra i dieci e i venti giorni lavorativi, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività alla base dell’illecito (fonte anmvioggi).
RECEPIMENTO NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO
Su proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dell’ambiente, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo contenente la disciplina sanzionatoria in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, in conformità alla normativa europea vigente.
La funzione di Autorità competente nazionale è attribuita al Ministero della salute; quella di Autorità competenti locali è attribuita alle Regioni, Province autonome e Aziende sanitarie locali.
Le sanzioni riguardano un’ampia gamma di ipotesi. Tra queste, in particolare, la violazione degli obblighi connessi alla raccolta, identificazione e trasporto di sottoprodotti di origine animale; degli obblighi in materia di rintracciabilità degli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; degli obblighi relativi alla richiesta di riconoscimento degli stabilimenti per svolgere operazioni su sottoprodotti che presentano un livello di rischio elevato per la salute pubblica e degli animali. (fonte: Governo.it)
27 luglio 2012