Solo il possesso di diritto di un immobile obbliga al pagamento dell’Imu. L’unica eccezione è rappresentata dal coniuge assegnatario dell’immobile, che è obbligato al pagamento della nuova imposta locale anche nei casi in cui non sia né proprietario né titolare di altro diritto reale di godimento sul bene.
Come per l’Ici, non sono invece soggetti al prelievo il locatario, l’affittuario o il comodatario. Il tributo è infatti dovuto dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e in relazione ai mesi dell’anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero.
L’articolo 9 del decreto legislativo 23/2011 stabilisce che oltre al proprietario dell’immobile, sono obbligati al pagamento anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione. Va precisato che la prova della proprietà o della titolarità dell’immobile non è data dalle iscrizioni catastali, ma dalle risultanze dei registri immobiliari. In caso di difformità è tenuto al pagamento dell’Imu il soggetto che risulta titolare da questi registri (commissione tributaria regionale del Lazio, prima sezione, sentenza 90/2006). Quindi, per l’assoggettamento agli obblighi tributari non è probante quello che risulti iscritto in catasto.
ItaliaOggi – 1 maggio 2012