La battaglia sul Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, continua. Nell’ambito dei lavori per la conversione in legge dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (cosiddetto decreto per la Pubblica amministrazione – AS 1015 – AC 1682-A), sono stati presentati alla Camera moltissimi emendamenti.
I lavori in Aula si sono chiusi con l’approvazione, tra gli altri, dell’emendamento governativo che dispone una sostanziale moratoria fino ad agosto.
La norma prevede che nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi in materia di formulario, registro di carico e scarico e comunicazione annuale al catasto (MUD), nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.?205, nonché le relative sanzioni. Durante questo periodo, le sanzioni relative al Sistri (di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.?152) non si applicano.
Viene rinviato ad un decreto del Ministero dell’Ambiente il coordinamento delle norme e delle sanzioni ai fini dell’adeguamento con le nuove previsioni contenute nel decreto legge che modifica l’elenco dei soggetti obbligati all’adesione. L’emendamento proposto dal Governo ed approvato in aula contiene anche la modifica del nuovo articolo 190 del codice ambientale, sulla tenuta del registro di carco e scarico, prevedendo una notevole semplificazione per le imprese agricole che possono adempiere a tale obbligo con una delle due seguenti modalità: con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a); b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp). Ai fini dell’approvazione definitiva del disegno di legge, è necessario attendere l’ulteriore passaggio in Senato.
Il Punto Coldiretti – 29 ottobre 2013