A tempo quasi scaduto ieri sera è stata pubblicata la circolare del ministero dell’Ambiente contenente alcune indicazioni importanti per l’applicazione obbligatoria del Sistri che per molti operatori scatta oggi.
Il provvedimento chiarisce una serie di punti. Tra questi, esclude decisamente dal Sistri i rifiuti urbani pericolosi, siano essi prodotti o raccolti e trasportati. L’esclusione, scrive il ministero, «si desume» dall’articolo 11, comma 3, del Dl 101/2013 che per i rifiuti urbani limita l’iscrizione per i Comuni e le imprese di trasporto degli urbani della Regione Campania. Inoltre, la nota conferma che dall’obbligo di Sistri sono esclusi i produttori non organizzati in enti o imprese (in pratica i professionisti singoli in genere).
I nuovi produttori di rifiuti, cioè i soggetti che trattano i rifiuti pericolosi e ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione, devono iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori e devono versare il contributo per ogni categoria di appartenenza secondo l’allegato 2 del decreto ministeriale 52/2011.
Secondo la nota ministeriale, con riferimento al trasporto dei rifiuti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale», è riferita a enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Quindi il cosiddetto “conto proprio” è salvo dal Sistri.
In questa prima fase il sistema il sistema di tracciabilità riguarderà circa 17mila imprese invece delle 50mila che sarebbero state obbligate se avesse prevalso una lettura estensiva della norma. A questo proposito il ministero ha recepito le richieste giunte dalle associazioni imprenditoriali che più volte erano intervenute su questo fronte per limitare il fronte di applicazione del sistema di tracciabilità.
Per il trasporto transfrontaliero, invece, si conferma l’obbligo di adesione al Sistri per i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente in Italia, oppure partono dall’Italia.
La nota ricorda che l’articolo 14 del Dm 52/2011 disciplina le procedure per i soggetti non iscritti al Sistri. Sono queste le procedure che i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi dovranno usare fino al 3 marzo 2014 se non aderiscono volontariamente prima di tale data.
La nota, sui termini di operatività delle sanzioni e della fine dell’obbligo di tracciamento cartaceo parte con il computo del mese di tempo e poi si esprime con trenta e trentuno giorni e ritiene che le sanzioni si applicheranno dal 1?novembre (per chi parte oggi) e dal 3 aprile 2014 (per chi parte dal 3 marzo 2014). Registri e formulari dovranno continuare ad essere tenuti fino al 30 ottobre (per le partenze del 1?ottobre) e fino al 2 aprile 2014 (per le partenze del 3 marzo 2014). Inoltre ritorna il Mud per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2013.
Tuttavia, la nota segnala che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del Dl 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal Sistri, e che durante tale periodo non si applichino le sanzioni relative al Sistri.
Sul fronte delle sanzioni, inoltre, ulteriori novità potrebbero arrivare da alcuni emendamenti al Dl 101/2013 in fase di conversione in legge. Secondo fonti parlamentari, infatti, nell’ambito dei lavori svolti dalle Commissioni del Senato si sarebbe vicini a un accordo in base al quale per i primi tre mesi Sistri e registro di carico conviveranno ma le sanzioni scatteranno solo per le violazioni riguardanti il registro. Dal quarto mese, invece, ci saranno solo sanzioni riguardanti il Sistri, ma a partire dalla terza violazione.
Il Sole 24 Ore – 1 ottobre 2013