Contrastare la somministrazione, mediante distributori automatici collocati nei luoghi pubblici frequentati da minori, di alimenti e bevande sconsigliati in quanto contenenti elementi potenzialmente dannosi per la salute dei giovani. E’quanto prevede una proposta sulla tutela della salute dei minori in materia alimentare approvata nell’ultima seduta della Conferenza delle Regioni. Il documento prevede di integrare le norme vigenti in materia di disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande contemplando il divieto, oltre a quello già attualmente previsto per le bevande alcoliche, di somministrazione, mediante distributori automatici situati nei luoghi pubblici maggiormente frequentati dai minori, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto di sostanze come grassi saturi, grassi trans, zuccheri semplici aggiunti, sodio, nitriti e nitrati utilizzati come additivi, dolcificanti, teina, caffeina, taurina e similari.
Viene inoltre previsto di istituire un apposito tavolo interdisciplinare, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti e delle Regioni, a cui è demandata la definizione degli aspetti tecnici come i limiti del contenuto per porzione delle sostanze “sconsigliate”, nonché di ogni altro ingrediente ritenuto sconsigliabile per una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari.
Il controllo dei prodotti alimentari erogati dai distributori automatici entrerà nei Piani nazionali e regionali per la sicurezza alimentare. Azioni di sensibilizzazione, informazione ed educazione su tutto il territorio regionale, per sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori.
L’idea di una proposta normativa in materia era stata lanciata in occasione del Salone del Gusto dagli Assessori all’agricoltura delle Regioni, poi l’idea di una proposta normativa è diventata un articolato documento della Conferenza delle Regioni, approvato il 30 ottobre. Il testo della proposta è stato poi inviato dal Presidente Sergio Chiamparino ai Presidenti delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, Luca Sani e Roberto Formigoni.
Ecco il testo:
Proposta normativa in materia di tutela della salute dei minori dai rischi alimentari
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome attribuisce grande rilevanza al tema dei rischi alimentari in cui possono incorrere i minori, con particolare riferimento alle situazioni in cui la distribuzione di alimenti “a rischio” avvenga con l’ausilio di dispositivi automatici. Considerata l’ampia diffusione di questi apparecchi su tutto il territorio nazionale la Conferenza ha ritenuto opportuno farsi promotrice di una iniziativa legislativa volta ad affrontare questa criticità.
Un’alimentazione sana ed equilibrata costituisce un’importante premessa per una perfetta crescita ed un adeguato sviluppo di bambini ed adolescenti: per queste ragioni è fondamentale intervenire fin dall’infanzia per supportare ed indirizzare adeguatamente il formarsi di un’adeguata coscienza alimentare. Un comportamento alimentare equilibrato e sano, la pratica regolare di attività fisica e l’astensione dal fumo rappresentano i principali fattori protettivi per la salute di un giovane rispetto alla prevenzione delle malattie croniche. È noto, inoltre, che modificazioni degli stili di vita, come quelli alimentari, si ottengono più facilmente intervenendo a partire dall’infanzia, con il contributo essenziale della scuola, della famiglia e delle istituzioni attraverso messaggi, proposte ed esempi coerenti. Indicazioni e strategie in tal senso sono state fornite da parte di organismi internazionali (quali OMS e FAO) e sono state recepite nei Piani Nazionali della Prevenzione e quindi nei Piani Regionali della Prevenzione.
La presente proposta si integra con le linee guida già approvate dalle Regioni e dalle Province Autonome in materia di ristorazione scolastica dando forza di legge alle indicazioni in esse contenute. Essa vuole garantire l’adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici situati nei luoghi pubblici abitualmente frequentati dai minori ed in particolare negli istituti scolastici. Ciò al fine di sostenere l’adozione di corretti stili di vita da parte dei minori stessi, prevenire il consumo eccessivo di alcune sostanze ed evitare, a lungo termine, l’insorgenza non solo delle malattie acute, ma anche di quelle cronico-degenerative che si sono dimostrate correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
La proposta che la Conferenza avanza si compone di 3 articoli:
L’articolo 1 enuncia le finalità della proposta stessa che sostenendo l’offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici mediante distributori automatici, promuove sane scelte alimentari nei bambini e nei ragazzi, in applicazione dei Piani nazionali e regionali di prevenzione vigenti in materia.
L’articolo 2 intende contrastare la somministrazione mediante distributori automatici collocati nei luoghi pubblici frequentati da minori, di alimenti e bevande sconsigliati in quanto contenenti elementi forieri di potenziali danni per la salute dei giovani. Pertanto prevede di integrare le norme vigenti in materia di disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande prevedendo il divieto, oltre a quello già attualmente previsto per le bevande alcoliche, di omministrazione, mediante distributori automatici situati nei luoghi pubblici maggiormente frequentati dai minori, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto di sostanze quali: grassi saturi, grassi trans, zuccheri semplici aggiunti, sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi, dolcificanti, teina, caffeina, taurina e similari. Viene inoltre istituito un apposito Tavolo interdisciplinare, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti e delle Regioni, a cui è demandata la definizione degli aspetti tecnici come i limiti del contenuto per porzione delle sostanze “sconsigliate”, nonché di ogni altro ingrediente ritenuto sconsigliabile ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari.
Il successivo articolo 3 prevede che, nell’ambito dei Piani nazionali e regionali per la sicurezza alimentare, sia dato risalto alle azioni di sensibilizzazione, di informazione ed educazione su tutto il territorio regionale, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori.
Art. 1 (Finalità)
1. Lo Stato e le Regioni promuovono sane scelte alimentari nei bambini e negli adolescenti sostenendo l’offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici e mediante distributori automatici, in applicazione dei Piani nazionali e regionali di prevenzione vigenti in materia.
2. Obiettivo della presente legge è garantire l’adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici situati nei luoghi pubblici frequentati dai minori, al fine di sostenere l’adozione di corretti stili di vita da parte dei minori stessi e prevenire, a lungo termine, l’insorgenza non solo delle malattie acute, ma anche di quelle cronico-degenerative che si sono dimostrate correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
Art. 2 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. È vietata la somministrazione, mediante distributori automatici situati negli istituti scolastici ed in altri luoghi pubblici abitualmente frequentati da minori, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di grassi saturi , grassi trans, zuccheri semplici aggiunti, sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi, dolcificanti, teina, caffeina, taurina e similari.
2. È istituito un Tavolo interdisciplinare, con la finalità di aggiornare l’elenco delle sostanze di cui al comma 1. Il Tavolo, inoltre, stabilisce il limite di presenza delle sostanze considerate a rischio, nonché di ogni altro ingrediente ritenuto sconsigliabile ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari.
3. Il Tavolo di cui al comma 2. del presente articolo è composto da:
1 rappresentante del Ministero della Salute ;
1 rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
1 rappresentante del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
1 rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico;
4 rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome competenti in materia di salute, istruzione, e agricoltura.
Art. 3 (Azioni di sensibilizzazione e di informazione)
1. Lo Stato e le Regioni individuano tra le priorità nell’ambito dei Piani nazionali e regionali per la sicurezza alimentare azioni di sensibilizzazione, di informazione e di educazione finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori in rapporto alle finalità di cui all’articolo 1.
Roma, 30 ottobre 2014
documento approvato – PROPOSTA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI MINORI DAI RISCHI ALIMENTARI