Il decreto Balduzzi contiene agli articoli 8 e 9 in particolare disposizioni in materia di sicurezza alimentare e di emergenze veterinarie. Gli stabilimenti di produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare sono riconosciuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle aziende sanitarie locali. Il riconoscimento avviene in seguito a verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla legge vigente. Il riconoscimento è sospeso o revocato quando vengono meno i requisiti. Il ministero della Salute in collaborazione con l’Iss può effettuare verifiche ispettive negli stabilimenti. È previsto da parte del ministero della Salute l’aggiornamento periodico dell’elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti
Chi vende pesce e cefalopodi freschi, prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati deve apporre in modo visibile un cartello con indicate le informazioni riguardanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego e quelle relative ai prodotti di acqua dolce. L’eventuale violazione delle prescrizioni è punita con una sanzione che può andare da 600 a 3.500 euro
Chi immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del ministro della Salute.In caso di vendita diretta di latte crudo, l’operatore deve esporre un cartello in cui si informa che il latte deve essere consumato dopo bollitura. Chi per produrre gelati utilizza latte crudo, deve sottoporlo a trattamento termico conformemente.
La somministrazione di latte e crema cruda nella ristorazione collettiva, nelle mense, è vietata.?
Le sanzioni, per chi non rispetta le disposizioni, vanno dai 5000 a euro 50.000 euro.?Le Regioni e le Province autonome provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni. Le Amministrazioni interessate provvederanno agli adempienti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Disposizioni in materia di emergenze veterinarie. In presenza di malattie infettive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla salvaguardia della salute dell’uomo e degli animali. In caso la regione sia inadempiente viene nominato un commissario ad acta per la risoluzione dell’emergenza o il conseguimento dell’eradicazione. Gli oneri per l’attività del Commissario sono a carico della Regione inadempiente
Razionalizzazione di taluni enti sanitari. La società consortile “Consorzio anagrafi animali” è soppressa e posta in liquidazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità attraverso le quali i ministeri delle Politiche agricole, della Salute e dell’Economia succedono, al Consorzio anagrafi animali, secondo competenze, in tutte le funzioni. Gli stanziamenti di bilancio già previsti riaffluiscono al bilancio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).
Onaosi. Per il periodo 1 gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione Onaosi è determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per il 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonché in 11 per il 2007.
Per il periodo 1 gennaio 2003 – 1 gennaio 2007 il contributo a carico dei nuovi obbligati è stabilita forfettariamente con gli stessi importi. Le somme versate alla Fondazione Onaosi per il periodo 1 gennaio 2003 – 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. La Fondazione stabilisce la procedura, le modalità e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso. Dall’entrata in vigore del decreto è estinta ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi. L’Onaosi è comunque autorizzato a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro Per gli anni successivi al 2007 è confermato, per la determinazione dei contributi dovuti all’Onaosi, quanto disposto dal decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222.
Personale dipendente dalle aziende sanitarie. Regioni potranno mettere in atto processi di mobilità
Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale le Regioni potranno mettere in atto processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della Regione situate al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.
L’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del servizio sanitario nazionale (medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico veterinario) avverrà secondo graduatorie provinciali alle quali sarà consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente la branca in interesse.
a cura ufficio stampa Sivemp Veneto – riproduzione riservata – 6 settembre 2012