Il decreto Balduzzi, entrato in vigore il 14 settembre scorso, introduce significativi cambiamenti normativi in tema di sicurezza alimentare ed emergenze veterinarie. In particolare per quanto riguarda la vendita di pesce e cefalopodi freschi, il latte e la crema crudi, il riconoscimento degli stabilimenti di produzione destinati ad una alimentazione particolare. Non solo, il “decretone”, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, introduce modifiche al decreto 194 del 2008 e dispone anche che non debba essere più controfirmata dal veterinario la dichiarazione sui trattamenti effettuati sugli animali nei 90 giorni precedenti l’avvio alla macellazione. Leggi anche “Sicurezza alimentare nel decreto Balduzzi: ecco i paletti” di Silvio Borrello
Disposizioni anche per quanto riguarda le emergenze veterinarie con la previsione di un commissariamento ad acta per la Regione che non procede all’eradicazione. Il decreto introduce novità anche per quanto riguarda il contenzioso Onaosi (la Fondazione potrà non procedere al recupero coatto dei crediti relativi agli anni 2003-2006) e i farmaci veterinari omeopatici.
A queste disposizioni si aggiungono quelle a carattere più generale che interessano i veterinari in quanto dirigenti del Ssn (mobilità, accesso alla professione, nomine, intramoenia allargata, responsabilità professionale, eccetera)
Di seguito la sintesi degli articoli del decreto di maggiore interesse:
Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande (art. 8)
Gli stabilimenti di produzione e confezionamento destinati ad una alimentazione particolare, cioè quei prodotti che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono dagli alimenti di consumo corrente e rispondono a particolari obiettivi nutrizionali, sono riconosciuti dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali. Il riconoscimento avviene a seguito della verifica della disponibilità di un laboratori accreditato per il controllo dei prodotti e del rispetto dei requisiti previsti dalla legge vigente, ed è sospeso o revocato quando vengano meno i requisiti. Il ministero della Salute in collaborazione con l’Iss può effettuare verifiche ispettive negli stabilimenti. È previsto da parte del ministero della Salute l’aggiornamento periodico dell’elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti
Chi vende pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o pre-imballati per la vendita diretta (Art. 44 del Regolamento (CE) 1169/2011) deve apporre in modo visibile un cartello con indicate le informazioni riguardanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego. Sarà un decreto del Ministro della salute a definire dette informazioni. L’eventuale violazione delle prescrizioni è punita con una sanzione che può andare da 600 a 3.500 euro
Chi immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del ministro della Salute. In caso di vendita diretta di latte crudo, l’operatore deve esporre un cartello in cui si informa che il latte deve essere consumato dopo bollitura. Chi per produrre gelati utilizza latte crudo, deve sottoporlo a trattamento termico. La somministrazione di latte e crema cruda nella ristorazione collettiva, nelle mense, è vietata. Le sanzioni, per chi non rispetta le disposizioni, vanno dai 5.000 a euro 50.000 euro. Sulla materia sono in vigore due ordinanze della Salute, in scadenza a fine anno. L’obiettivo è quindi di fissare in via definitiva, con apposito Dm, le norme già in vigore. Quindi l’obbligo per l’operatore che immette sul mercato latte crudo o crema cruda è di riportare sulla confezione o in etichetta le indicazioni previste (scadenza non oltre i tre giorni e consumazione previa bollitura). Nel caso di cessione del prodotto non confezionato, l’allevatore dovrà apporre un cartello nel luogo in cui avviene la vendita diretta. Stessi obblighi se si utilizzano distributori automatici.
Modifiche allegato A del decreto legislativo 194/2008. Vengono infine modificate le attività rientranti nell’ALLEGATO A (Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04) del D.vo 194/2008. Dopo la sezione 7 è aggiunta la Sezione 8, di cui all’Allegato 1* del decreto. Il decreto introduce quindi alcune agevolazioni a favore della categoria dei piccoli e medi imprenditori agricoli, prevedendo l’esonero dal pagamento delle tariffe per i controlli ufficiali qualora il volume di produzione annua, relativo alle attività connesse al fondo agricolo, sia compreso entro determinate fasce.
Emergenze veterinarie (art. 9)
In caso di emergenze veterinarie “eterne” le Regioni che non fanno abbastanza per sradicarle rischiano il commissariamento. Un esempio fra tutti è la peste suina in Sardegna, che crea non pochi problemi all’export e alla commercializzazione di animali in tutta Italia. Se in presenza di malattie infettive del bestiame che abbiano carattere di emergenza, anche di rilevanza internazionale, la Regione interessata non procede all’eradicazione prescritta dalla normativa Ue, il presidente del Consiglio, su proposta del ministero della Salute, diffida l’amministrazione ad adottare entro 15 giorni le misure necessarie. Se questo non accade, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta per la risoluzione dell’emergenza. Gli oneri per l’attività del commissario – specifica il decreto – sono a carico della Regione inadempiente
Medicinali veterinari omeopatici (art. 13)
I medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014, a condizione che entro sei mesi i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione.
Non dovrà più essere controfirmata dal medico veterinario la dichiarazione sui trattamenti effettuati sugli animali nei 90 giorni precedenti l’avvio alla macellazione. La controfirma era prevista dall’articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Allo stato attuale, quelli che avviano gli animali alla macellazione devono produrre una dichiarazione – controfirmata da un veterinario privato – che attesti eventuali trattamenti farmacologici e medicamentosi effettuati nei 90 giorni precedenti. Con le modifiche del decreto Balduzzi basta l’autocertificazione e viene meno l’obbligo di ratifica del veterinario. Fermi restando i controlli da parte delle autorità pubbliche e le sanzioni in caso di inadempienza.
Onaosi (art. 14)
Per il periodo 1 gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione Onaosi è determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per il 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonché in 11 per il 2007. Per il periodo 1 gennaio 2003 – 1 gennaio 2007 il contributo a carico dei nuovi obbligati è stabilita forfettariamente con gli stessi importi. Le somme versate alla Fondazione Onaosi per il periodo 1 gennaio 2003 – 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. La Fondazione stabilisce la procedura, le modalità e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso. Dall’entrata in vigore del decreto è estinta ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi. L’Onaosi è comunque autorizzato a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro Per gli anni successivi al 2007 è confermato, per la determinazione dei contributi dovuti all’Onaosi, quanto disposto dal decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222.
Oltre alle norme che riguardano strettamente la sicurezza alimentare e le emergenze veterinarie il decreto Balduzzi ne contiene altre che interessano i veterinari del Ssn
Le Regioni potranno mettere in atto processi di mobilità (art. 1)
Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale le Regioni potranno mettere in atto processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della Regione situate al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.
Specialistica ambulatoriale, accesso alla professione (art. 1)
Per il ruolo unico di medico di medicina generale e per quello di pediatra di libera scelta, esso avverrà attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale. Per l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale (medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico veterinario) esso avverrà invece secondo graduatorie provinciali alle quali sarà consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente la branca in interesse.
Intramoenia allargata (art. 2)
Le nuove scadenze
Entro il 31 dicembre 2014 dovranno essere disponibili nelle strutture sanitarie delle Regioni i locali per esercitare la libera professione intramuraria. Entro il 30 novembre 2012, dovrà essere effettuata una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività libero professionale (Alpi) e una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni dell’ultimo biennio nelle strutture interne, esterne e negli studi professionali. I dati della ricognizione dovranno essere trasmessi all’Agenas e all’Osservatorio nazionale sull’attività libero professionale. Le aziende potranno, ove necessario e nel limite delle risorse disponibili, acquistare, affittare, presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate nonché stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di Lpi ordinaria.
Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie (art. 3)
L’importanza di attenersi alle linee guida
Il giudice, nell’accertare la colpa lieve nelle valutazioni di responsabilità professionale, dovrà tenere conto con particolare attenzione dell’osservanza, da parte del professionista, delle linee guida e delle buone pratiche riconosciute dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa, con Dpr – su proposta del Ministro della salute di concerto con il MEF, sentiti l’Ania, le Federazioni degli ordini e dei collegi e le OoSs – sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti. Per alcune categorie di rischio professionale si prevede l’obbligo di garantire copertura assicurativa con un Fondo ad hoc per il quale dovrà essere determinato il soggetto gestore. Il fondo è finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso. Il danno biologico è risarcito sulla base delle tabelle previste dalla legge 209/2005.
Nomina dei direttori di struttura complessa (art. 4)
Per gli incarichi di direzione di struttura complessa la selezione è effettuata da una commissione presieduta da tre direttori di struttura complessa nella medesima specialità; i candidati sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme di quelli regionali (almeno uno dei direttori sorteggiati deve provenire da una regione di versa da quella dell’azienda interessata alla copertura del posto). Il direttore generale individua il candidato sulla base di una terna predisposta dalla commissione, se non vuole nominare il candidato con il migliore punteggio deve motivarne la scelta. Deve essere garantita piena pubblicità a tutte le procedure e alle motivazioni di nomina sul sito internet dell’azienda.
Nelle Università le nomine sono effettuate dal Dg d’intesa con il rettore.
Nomina dei responsabili di struttura semplice (art. 4)
L’incarico di responsabile di struttura semplice è attribuito dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo.
Collegio di direzione (art. 4)
Deve essere istituito dalle Regioni quale organo dell’Azienda, individuandone la composizione per garantire la partecipazione di tutte le figure professionali. Il collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca, didattica, programmi di formazione e soluzioni organizzative per l’Alpi
a cura dell’Ufficio stampa del Sivemp Veneto – 16 settembre 2012 – riproduzione riservata