Il decreto semplificazioni mette a rischio i controlli effettuati per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e la sicurezza ambientale. Non solo infatti l’articolo 14 del testo, che ha ottenuto la fiducia alla Camera, rallenta i controlli ambientali e quelli per la salute e la sicurezza sul lavoro, ma con un comma specifico esonera tutte le aziende certificate Uni En Iso 9000N dai controlli della pubblica amministrazione. E in particolare da quelli con ricadute sanitarie e di prevenzione, compresa la prevenzione ambientale, con esclusione dei soli controlli in materia fiscale o finanziaria. «Si tratta di uno “scivolone” grave – commenta il SIVeMP -. Speriamo solo non sia voluto. Chiediamo al Governo di porre subito rimedio facendo proprie le nostre considerazioni e inserendo un apposito emendamento nel testo definitivo della norma».
Il sindacato italiano dei veterinari di medicina pubblica, preposti ai controlli sanitari sugli allevamenti e sugli stabilimenti di macellazione e produttivi, sottolinea come queste funzioni siano assolutamente a costo zero in quanto da sempre assolte dai dipartimenti di prevenzione delle Asl e dalle Arpa.
«Occorre evitare che le buone intenzioni trasformino le norme in boomerang con ricadute importanti su tutti i cittadini e sul livello minimo di controlli indispensabile per garantire produzioni primarie sane, sicurezza ambientale e nei luoghi di lavoro» conclude una nota del SIVeMP.
Questo il passaggio del decreto da molti contestato nei giorni scorsi e che ora dovrebbe avviarsi verso il proprio annullamento:
“Art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita’ delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all’articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonchè alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita’ (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)”.
Controlli ridotti se l’impresa ha la certificazione di qualità
Da Sole 24 Ore del 12 marzo 2012 – L’intervento del decreto semplificazioni in tema di controlli sulle imprese è solo l’ultimo tra quelli che – di recente – hanno toccato questo delicato capitolo.
L’articolo 14 del Dl 5/2012 sancisce innanzitutto che la disciplina degli accertamenti debba essere ispirata a principi di semplicità e di proporzionalità dei controlli alla tutela del rischio. Questi, poi, non possono prescindere dal coordinamento dell’azione ispettiva. È un’impostazione derivata da indirizzi di prassi ormai consolidati, come nel caso delle ispezioni in materia di lavoro, che traggono la loro fonte «deontologica» nella direttiva sulle attività di vigilanza del 18 settembre 2008.
Una novità assoluta, invece, è la previsione del comma 2 che obbliga le amministrazioni pubbliche a inserire sul proprio sito internet e sul portale www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le aziende, in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando altresì i criteri e le metodologie di svolgimento dell’accertamento.
Il decreto 5/2012 affianca a questi cardini altre linee guida, tali da contemperare la tutela degli interessi pubblici con lo sviluppo del sistema produttivo: razionalizzazione dei controlli e degli adempimenti amministrativi collegati, eliminazione delle attività di accertamento “superflue”, coordinamento per evitare duplicazioni, informatizzazione delle procedure, soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione Uni En Iso-9001 o altra appropriata certificazione.
Se però le intenzioni sono apprezzabili, poiché la norma dovrebbe puntare a uno snellimento burocratico dei controlli – che spesso bloccano le attività delle imprese o si ripetono in brevi intervalli di tempo – e a una funzione meno “punitiva” degli stessi, ciò che lascia perplessi è il meccanismo di riforma, complicato e legato a una serie di passaggi piuttosto farraginosi. Infatti, i principi contenuti nell’articolo 14 dovranno non solo essere tradotti in uno o più regolamenti attuativi adottati dal Governo, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, di quello per lo Sviluppo e dei ministri competenti per materia ma dovranno altresì essere recepiti negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali con linee guida da definire (entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge) in sede di Conferenza unificata.
Va comunque precisato che dagli interventi descritti sono espressamente esclusi i controlli in materia fiscale e finanziaria (e in base al testo che uscirà dalla Camera, dovrebbero essere esclusi anche i controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Dopo il collegato lavoro (legge 183/2010), dunque, che rappresenta l’ultima vera riforma dei controlli ispettivi, a occuparsi del tema era stato il decreto sviluppo 2011 (Dl 70/2011, convertito dalla legge 106/2011) con finalità analoghe e sovrapponibili a quelle del Dl 5/2012: anche qui, l’attuazione della semplificazione necessitava dell’emanazione (entro novanta giorni) di un Dm attuativo Economia-Lavoro che, però, non ha mai visto la luce. Il risultato è che restano in vigore le regole preesistenti, come era stato peraltro confermato dalla circolare del ministero del Lavoro n. 16/2011.
Infine, il decreto salva Italia (Dl 201/2011) ha abrogato il dettato del Dl 70/2011, dove prevedeva che i controlli dovessero avere cadenza non inferiore al semestre.
Ora l’auspicio è che le indicazioni contenute nel Dl 5/2012 trovino piena regolamentazione e si concretizzino rapidamente in disposizioni chiare e snelle, e che la maggiore trasparenza nei controlli si traduca anche in un rapporto di “collaborazione” tra controllori e controllati, seppur nel rispetto dei ruoli: parte della competitività del mondo del lavoro si gioca anche su questa materia.
12 marzo 2012