L’Assemblea della Camera ha approvato all’unanimità (427 sì su 427 votanti) il Ddl recante disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Il testo, già licenziato dal Senato il 25 settembre 2019, è stato ampiamente modificato, prima dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali nel corso dell’esame in sede referente, poi dall’Assembla di Montecitorio. Ora tornerà in terza lettura al Senato.
Tra le maggiori novità introdotte dall’Aula, con un emendamento di FdI accolto dal Governo è stato soppresso l’articolo 7 con il quale si prevedeva l’obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
La ragione di questa scelta è stata così spiegata in Aula dal relatore per la Commissione Giustizia, Michele Bordo (Pd): “La volontà politica permane; anche se ci siamo resi conto che prevedere un obbligo di costituzione di parte civile per le aziende, sia pubbliche che private, obiettivamente sarebbe stata una forzatura incompatibile, o difficilmente compatibile con quanto previsto in materia dal nostro ordinamento. Siccome con questa legge noi intendiamo tutelare sia gli operatori sanitari pubblici che quelli privati, non ci è sembrato giusto prevedere un obbligo differente a seconda che l’operatore sia un dipendente della struttura pubblica piuttosto che un dipendente privato”.
Infine, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che verrà istituito presso il Ministero della Salute dovrà essere costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne.
Di seguito l’analisi del provvedimento articolo per articolo.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento richiamando, per la definizione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie quanto previsto dalla legge Lorenzin (legge 3/2018).
L’articolo 2 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Più in particolare, l’istituzione dell’Osservatorio, la definizione della durata e della composizione, nonché delle modalità con le quali l’organismo riferisce sugli esiti della propria attività, di regola annualmente, ai Dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La composizione dell’organismo deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; delle regioni; un rappresentante dell’Agenas; rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro; degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell’Inail. Inoltre, l’Osservatorio dovrà essere costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne.
All’Osservatorio vengono attribuiti i seguenti compiti:
– monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro. Questi dati sono acquisiti con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità – istituito, presso l’Agenas, ai sensi della legge Gelli – e degli ordini professionali. In particolare, si prevede che l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta tramite l’Agenas al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
– monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Ministro della salute dovrà trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività svolta dal nuovo Osservatorio.
L’articolo 3 rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
L’articolo 4 interviene sull’art. 583-quater del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni.
La novità consiste nell’applicare le stesse pene aggravate quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di: personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività.
L’articolo 5 inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l’avere agito – nei delitti commessi con violenza e minaccia – in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività. Questa nuova ipotesi via aggiunta all’elenco delle circostanze aggravanti comuni previsto dall’art. 61 del codice penale, al numero 11-octies). La nuova aggravante del n. 11-octies – che presuppone in ogni caso un delitto commesso con violenza o minaccia – espressamente si applica agli operatori socio sanitari a prescindere dalla natura pubblica o privata della struttura presso la quale operano.
L’articolo 6 prevede che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante che consiste nell’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Soppresso l’articolo 7 con il quale si prevedeva l’obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
L’articolo 8 prevede che al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza le strutture presso cui opera il personale prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.
L’articolo 9 istituisce la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebrerà annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’Università della ricerca.
L’articolo 10 prevede – salvo che il fatto costituisca reato – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti:
– di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria
– di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni
Infine, l’articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Giovanni Rodriquez