Dal sito Food Agriculture Requirements, analisi di Dario Dongo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 17 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante disciplina dell’indicazione obbligatoria in etichetta della sede e indirizzo di produzione o confezionamento. Il decreto legislativo richiama in premesse sia il regolamento (UE) n. 1169/2011, sia I regolamenti (CE) 852, 853/04. (1) Oltre alla delega appositamente conferita dal Parlamento al Governo, per l’adeguamento delle norme nazionali rispetto al ‘Food Information Regulation’.
‘I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento‘ (articolo 3, comma 1).
Nei casi di ‘alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale‘, la predetta informazione può venire riferita nei documenti commerciali che accompagnano o precedono la consegna delle merci (articolo 3, comma 2).
La sede dello ‘stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (…) è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento‘ (articolo 4, comma 1).
L’indirizzo può essere omesso nei seguenti casi:
– ‘qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento‘ (comma 2),
– la sede dello stabilimento coincida con quella dell’operatore responsabile,
– i prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione o il bollo sanitario prescritti dal Pacchetto Igiene,
– il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento (comma 3).
Nel caso in cui l’operatore disponga di più stabilimenti, ‘è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno‘ (comma 4).
La sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi, ‘salvo che il fatto costituisca reato‘, varia da 3.000 a 24.000 euro (articolo 5). Da 1.000 a 8.000 euro qualora non siano rispettati i requisiti di leggibilità (e altezza minima dei caratteri) stabiliti per le informazioni obbligatorie in etichetta. (2)
L’autorità incaricata di controlli e sanzioni é l’ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) presso il Mi.P.A.A.F (articolo 6). (3)
Sono escluse dal campo di applicazione le derrate ‘provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)‘ (articolo 7).
Il periodo transitorio é stabilito nei 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, prevista nei 15 giorni dalla data di sua pubblicazione. ‘Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto‘ entro il predetto termine potranno venire ‘commercializzati fino all’esaurimento delle scorte dei predetti alimenti‘ (articolo 8).
La pubblicazione del decreto è in ogni caso soggetta al rilascio di parere preventivo delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato. Nonché al via libera della Commissione europea, a seguito di rituale notifica ai sensi del regolamento UE 1169/11. Tempi non brevi, non inferiori ai 90 giorni previsti per il silenzio-assenso di Bruxelles. Con esito incerto, a fronte delle critiche già espresse dalle industrie multinazionali aventi sede in Italia, per il tramite di Federalimentare. (…)
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22 marzo 2017