Esiste una normativa chiara che definisce la limitazione del diritto di sciopero in ambito sanitario per garantire i servizi pubblici essenziali. A tale normativa tutti gli Enti del Ssn sono tenuti ad attenersi, rispettando quanto stabilito dalla legge 146 del 12 Giugno 1990 e dagli accordi del 26 settembre 2001 per la dirigenza medica e veterinaria, e del 25 settembre 2001 per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa. Per evitare qualsiasi diversa «interpretazione», l’Intersindacale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria – Anaao Assomed – Cimo – Aaroi -Emac – Fesmed – Fp Cgil medici – Cisl medici – Uil Fpl medici – Fassid (Aipac, Simet, Snr) – Fvm – ha diffidato gli Enti del Ssn dal ricorrere a modalità e prassi applicative non conformi alla normativa vigente, sottolineando che i contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro sono quelli ordinariamente previsti per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali nei giorni festivi. Il testo della diffida
E che i nominativi dei dirigenti necessari per tali contingenti devono essere comunicati alle Os locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero, anche per dar modo a chi volesse aderire di chiedere un’eventuale sostituzione.
L’Intersindacale, inoltre, ricorda agli enti sanitari che l’adesione allo sciopero non necessita di preventiva comunicazione: non è quindi possibile richiedere, né tantomeno pretendere informazioni sulla decisione di astenersi o meno dal lavoro. E’, infatti, lecito manifestare tale decisione contestualmente all’inizio dell’orario di lavoro previsto per il giorno di sciopero, semplicemente non presentandosi al lavoro.
Il documento inviato chiarisce anche le modalità di computo delle percentuali di sciopero che dovranno comprendere i lavoratori che hanno dichiarato di volersi astenere dal lavoro, ma sono stati comunque comandati in servizio a causa dell’assoluta impossibilità di sostituirli con altro personale.
In sintesi l’Intersindacale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria diffida gli enti del Ssn:
? dal porre in atto qualsivoglia modalità o prassi finalizzata ad incrementi surrettizi dei contingenti minimi di personale in difformità alla normativa vigente;
? dall’inviare qualsivoglia richiesta generalizzata di adesione e/o di non adesione allo sciopero, con qualsivoglia tempistica e/o modalità, ai dirigenti non individuati come sopra, e a maggior ragione dal pretenderne qualsivoglia risposta;
? dal porre in atto ogni qualsivoglia altra modalità o altra prassi di previsione e/o di rilevazione dei dirigenti aderenti allo sciopero in oggetto non esattamente corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente.
La decisione di inviare una diffida per tutelare il diritto effettivo allo sciopero, segue quanto già annunciato nei mesi scorsi quando erano state ipotizzate iniziative per evitare possibili violazioni di tale diritto come ad esempio cooptazioni in servizio non conformi alla normativa vigente, o tramite moltiplicazioni del numero di medici necessario alla copertura dei servizi minimi ed essenziali, o con ‘recuperi’ dell’attività operatoria non svolta, o con normali liste operatorie confezionate come interventi operatori «d’urgenza».
Tratto dal sanità24 – 10 dicembre 2014