Il Sole 24 Ore lunedì. Scatta l’obbligo di vaccinazione per prof, presidi e collaboratori. Da mercoledì 15. Per accedere a scuola il personale deve aver fatto il vaccino o averlo già prenotato nei successivi 20 giorni. Chi ha il green pass scaduto perché superiore a 9 mesi deve fare il tampone
L’obbligo vaccinale
L’adempimento comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, dal 15 dicembre, la somministrazione della successiva dose di richiamo che, ricordiamolo, può essere effettuata non prima di 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità del green pass, ridotto dal decreto 172/2021 da 12 a 9 mesi. Sarà pertanto necessario controllare quando è stata somministrata l’ultima dose: se sono passati più di 9 mesi il green pass è scaduto, per cui andrà prenotato il richiamo entro il 14 dicembre 2021, per ricevere così la nuova certificazione entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino, che varrà per i successivi 9 mesi.
Qualora, in occasione del controllo, risulti che un soggetto non abbia effettuato la vaccinazione anti Covid o non abbia presentato la richiesta di prenotazione secondo le modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, i dirigenti scolastici o i loro delegati invitano tempestivamente l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito: la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento della vaccinazione oppure l’esenzione dalla vaccinazione rilasciata da un medico abilitato o, ancora, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito o, infine, la prova dell’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Le istruzioni del ministero
Come chiarito dal ministero dell’Istruzione con la nota n.1889 del 7 dicembre, in questi 5 giorni di tempo, il personale può tuttavia continuare a svolgere l’attività lavorativa presentando un green pass base, quindi ottenuto effettuando il tampone. Alla scadenza dei 5 giorni, qualora non venga presentata la predetta documentazione, il dirigente scolastico attiva la procedura prevista per il mancato adempimento dell’obbligo. Se invece l’interessato dimostra di avere effettuato la richiesta di vaccinazione, il dirigente lo invita a trasmettere – entro 3 giorni dalla somministrazione – la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. Nell’intervallo di tempo tra la richiesta di vaccinazione e la somministrazione del vaccino, il personale può continuare a svolgere l’attività lavorativa mediante l’esibizione del green pass base, quindi anche mediante effettuazione di un tampone.
La sospensione dal servizio
In caso di mancata presentazione della documentazione, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, il dirigente scolastico ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato e, da questo momento, scatta l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza tuttavia conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante la sospensione dal lavoro non è dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati e, quindi, nemmeno l’assegno “alimentare”.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
La violazione delle predette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa – irrogata dal prefetto – del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sanzione che verrà raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.