Obbligo operativo da gennaio. Una novità per tutti i datori, pubblici e privati, prevista dal Testo unico sulla sicurezza
Dopo numerosi rinvii, un po’ più di certezze: dalla commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro (istituita presso il ministero del Welfare) arrivano, infatti, le linee guida che permetteranno alle imprese di adeguarsi alle norme. Cominciando, da subito, a programmare le fasi della valutazione dei rischi da stress.
I destinatari
La legge (l’articolo 28, comma 1, del Dlgs n. 81/08) impone la valutazione del rischio da stress lavoro correlato ai datori di qualsiasi organizzazione, grande o piccola che sia: le “istruzioni” della commissione sono rivolte, pertanto, al datore di lavoro e solo in via indiretta al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rssp), al medico competente ove nominato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: soggetti che a vario titolo giuridico e con diverso ruolo tecnico-operativo sono chiamati a partecipare, per legge, alla valutazione sullo stress. Nel silenzio delle istruzioni è da ritenere che alla valutazione possano partecipare ulteriori soggetti coinvolti dal vertice della sicurezza. Le linee guida hanno un rilevante valore giuridico, essendo attribuito (comma 1-bis dello stesso articolo 28) alla commissione proprio il potere di emanare indicazioni vincolanti in materia.
Lo stress da lavoro
Il punto di partenza è la nozione di stress lavoro-correlato nell’ambito dell’accordo europeo sul tema dell’ 8 ottobre 2004. Viene definito poi l’ambito di coloro che sono soggetti all’indagine, da un lato chiarendo, conformemente a parecchie procedure sul tema, che la valutazione debba riguardare in linea di massima tutti i lavoratori, compresi i dirigenti e i preposti alla sicurezza. Stabilendo poi che l’analisi del rischio debba essere svolta non sui singoli lavoratori, ma su gruppi di essi, individuati, sempre secondo la commissione, autonomamente dal datore. Ma quale dovrà essere il metodo per valutare lo stress lavoro-correlato? Come si può arrivare, nella pratica, a «una corretta identificazione dei fattori di rischio…in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o quando non possibile la riduzione al minimo di tale fattore di rischio»?
La valutazione
Secondo la commissione del Welfare la valutazione andrà suddivisa in due fasi: una obbligatoria e l’altra eventuale, su cui le linee guida forniscono alcuni contenuti su macro-azioni, oggetto di indagine e strumentazione (si veda la scheda di sintesi). Una parte significativa del dettaglio tecnico (ad esempio, schede di valutazione e check-list di controllo) è lasciata, di fatto, alle scelte autonome del datore di lavoro, circostanza che lo costringe a doversi districare, con non poche difficoltà (specie se piccolo imprenditore) tra diversi modelli di quel “documento” che dovrà contenere procedure, schede e strumenti di indagine, elaborati da soggetti pubblici e privati.
La scadenza
Il Testo unico per la sicurezza sul lavoro, nel testo vigente del Dlgs n. 81/2008, ha imposto (articolo 28, comma 1-bis) che l’obbligo sullo stress «decorre dall’elaborazione delle predette indicazioni (ora emanate dalla Commissione) e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010». Data prorogata dall’articolo 2, comma 12 (articolo 8 comma 12, dopo la conversione) del Dl n. 78/2010, dove è stabilito che «il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 (…) è differito al 31 dicembre 2010». In questo quadro la Commissione, chiamata dalla legge a elaborare indicazioni tecniche, interpreta che il 31 dicembre 2010 debba essere inteso come data di avvio della valutazione e che la programmazione temporale di essa e l’indicazione temporale del termine finale di espletamento debbano essere individuate dal datore e riportate nel documento di valutazione. Di conseguenza, pur essendo necessario entro quella data un documento di valutazione, esso sarà probabimente privo di una completa valutazione, sviluppata secondo i tempi fissati dal datore. Se non arriverà un’ulteriore proroga proprio a ridosso della scadenza, il nuovo obbligo sarà quindi efficace con i chiarimenti delle linee guida che riducono, almeno in parte, l’alea giuridica e l’incertezza tecnica.
Ilsole24ore.com
6 dicembre 2010