Il Ministero della Salute ricorda che il prossimo 26 luglio 2023 scadono i termini previsti dall’ art. 8, comma 1 “norme transitorie e finali” del decreto 28 giugno 2022 inerente i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini. Nota biosicurezza settore suinicolo
A partire dal 26 luglio gli operatori dovranno pertanto aver adeguato i propri stabilimenti di suini alle misure strutturali e gestionali riportate nella norma sopra menzionata, al fine di evitare le prescrizioni per la risoluzione delle non conformità ed i provvedimenti sanzionatori previsti dall’ art. 23, comma 3, del D.Lgs 136/2022 da parte dell’Autorità Competente Locale (ACL)
Infatti, il decreto è stato emanato anche ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429 e, di
conseguenza le disposizioni ivi previste rilevano ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1 del d.lgs 5 agosto 2022, n. 136.
Tenuto conto dell’aumentato rischio di introduzione del virus della Peste suina africana (PSA) negli stabilimenti siti sul territorio nazionale, anche a distanza rispetto alle zone di restrizione attraverso il fattore umano, si raccomanda dunque a tutti gli operatori la scrupolosa osservanza delle misure riportate nel suddetto Decreto, ed ai Servizi veterinari sul territorio di proseguire con i controlli ufficiali in base al rischio degli allevamenti attraverso l’utilizzo delle funzionalità del sistema operativo Classyfarm.it.
Per quanto riguarda gli stabilimenti siti all’ interno delle zone di restrizione per PSA, si ricorda che, ai sensi dell’Ordinanza n°2/2023 del Commissario straordinario alla PSA e del nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 del 16 marzo 2023, che ha abrogato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, l’eventuale proseguimento o ripresa dell’attività, anche se limitata all’interno della zona stessa di restrizione, è subordinata al rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate elencate nell’allegato III del suddetto regolamento