Non si può adire la Corte dei conti al fine di prevenire un danno all’Erario. Infatti, i giudici contabili della sezione giurisdizionale Campania, con l’ordinanza n. 63/16, hanno rispedito al mittente, cioè la Procura regionale, la richiesta di emettere un provvedimento cautelare, per evitare o arginare il deficit sanitario, con prescrizioni specifiche da imporre alle amministrazioni competenti.
Il giudice monocratico contabile escludendo che la Corte dei conti, in sede giurisdizionale, abbia il compito di prevenire danni erariali non ancora prodotti, ha dichiarato l’improcedibilità per difetto assoluto di giurisdizione all’adozione di ordini ingiuntivi con funzione preventiva e propulsiva dell’azione amministrativa. Non è appunto possibile promuovere davanti alla Corte dei conti un ricorso ex articolo 700 del Codice di procedura civile, finalizzato all’adozione di provvedimenti d’urgenza che hanno il fine di anticipare con prescrizioni la decisione finale del giudice evitando che la situazione di fatto si modifichi al punto di vanificare il successivo pronunciamento.
La prospettazione cautelare della Procura regionale
La Procura regionale ha chiesto l’adozione di provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 del Cpc nei confronti di numerose Aziende sanitarie della Campania, Università, dell’Istituto Pascale, della Regione Campania e del commissario ad acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario regionale, aventi ad oggetto ordini ingiuntivi di questa Corte con imposizione:
– alle Aziende sanitarie di adeguare gli organici ai parametri fissati dal commissario ad acta regionale individuando il numero massimo di unità operative complesse, semplici e semplici dipartimentali, con soppressione immediata delle unità in esubero e interruzione della retribuzione dovuta al personale dirigenziale delle suddette unità in esubero;
– alla Regione Campania e al commissario ad acta di controllare e monitorare l’adeguamento da parte delle suddette Aziende sanitarie ai parametri standards in tema di numero massimo di unità operative;
– alle Aziende sanitarie universitarie Federico II, Seconda università di Napoli, all’Istituto Pascale e alla Regione Campania di adottare gli atti necessari per addivenire tempestivamente al rinnovo del protocollo di intesa di riferimento, quale passaggio procedimentale necessario e vincolato per la concreta attuazione degli obblighi in tema di riduzione e soppressione delle unità operative in esubero.
Il tutto con assegnazione di un termine per provvedere e nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
L’orientamento applicato
La Corte dei conti con l’intento di chiarire diffusamente la questione con un proprio comunicato ha precisato che la pronuncia, si conforma agli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione (sezioni Unite, sentenza 22 dicembre 2009) , dalle Sezioni riunite del giudice contabile (sentenza 18 giugno 2015 n. 28/2015/QM) e anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 13 maggio 2014) che ha definitivamente sancito la funzione compensativa dell’azione di responsabilità amministrativa.
L’esistenza di un danno erariale certo ed attuale è, difatti, al contempo:
– presupposto della giurisdizione contabile;
– elemento costitutivo dell’illecito contabile.
Da ciò consegue che deve escludersi che possa rientrare nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti il potere di ordinare, in via d’urgenza, alle amministrazioni di porre in essere azioni specifiche (anche assegnando termini o nominando, in caso di inottemperanza, commissari ad acta) onde evitare danni erariali futuri, ipotetici ed eventuali ovvero l’aggravamento di potenziali danni in itinere.
Il Sole 24 Ore – 14 marzo 2016