Le difficili condizioni di lavoro, in un reparto in pesante carenza di organico (ormai una situazione cronica), le avevano impedito di godere di buona parte delle ferie, che non le erano state riconosciute neppure quando aveva comunicato le sue dimissioni, con il dovuto preavviso. Così si è rivolta alla magistratura per vedere riconosciuto il suo diritto.
E ora il giudice unico Francesca Siccardi del tribunale di Imperia ha dato ragione a una specialista dell’ex reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Borea di Sanremo (oggi il reparto è accorpato a Imperia, e condannato l’Asl 1 imperiese a versarle un risarcimento di 18.299 euro – più rivalutazione e interessi – per i 66 giorni di ferie accumulati e non goduti, oltre al pagamento delle rilevanti spese legali. La causa della ginecologa è stata patrocinata dall’Anaao-Assomed, sindacato dei medici ospedalieri, tramite la segretaria aziendale Maria Fasciglione, che aveva anche prima condotto un tentativo di mediazione non recepito dai vertici dell’Asl.
I fatti si riferiscono all’arco temporale in cui la specialista era stata alle dipendenze dell’Azienda sanitaria imperiese, fino al febbraio 2020. All’origine, come detto, c’è la grave situazione di organico che già in quegli anni pesava sul reparto. Nella sua difesa, l’Asl ha cercato di dimostrare di aver fatto il possibile, ma senza adeguati risultati, per assumere il personale mancante, e ha anche sostenuto come non ci fossero elementi documentali che provassero il diniego delle ferie da parte dell’azienda. Ma tutti i testimoni ascoltati dal giudice, a cominciare dall’allora primario di Ginecologia e Ostetricia e dai colleghi della ricorrente, hanno confermato che venivano svolte riunioni almeno due-tre volte all’anno per affrontare la questione e concordare le ferie, che alla fine venivano ridotte (ad esempio una settimana anziché due) proprio per non mandare in crisi il reparto e interrompere i servizi all’utenza. Dal punto di vista del diritto, il giudice ha sentenziato che «tenendo conto degli insegnamenti della Corte costituzionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro e di mancata fruizione delle ferie per ragioni non imputabili al dipendente, spetta allo stesso la monetizzazione delle ferie residue».