Una bussola per i giudici chiamati a decidere sul giusto compenso per veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. I compensi professionali determinati dai tribunali – chiamati a intervenire in caso di contenzioso tra le parti – a una serie di professioni sanitarie da oggi dovranno perciò seguire i parametri indicati dal decreto legge 165/2016 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale 201.
L’abrogazione delle tariffe per le professioni ordinistiche è stata prevista dal decreto legge 1 del 2012, meglio noto come decreto Competitività; quello stesso decreto prevedeva che entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione (cioè il 24 marzo 2012) nel caso di «liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista andava determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante». Con un ritardo di quattro anni il decreto ha visto la luce. Si tratta di un regolamento composto da 7 articoli e un allegato, di 60 pagine, con il dettaglio delle prestazioni per le diverse professioni considerate.
Il decreto pone l’accento su alcuni aspetti: un esempio è l’assenza di un preventivo di massima, che costituisce un elemento di valutazione negativa nella determinazione del compenso; si parla anche di incarico collegiale, dove il compenso è unico ma può essere aumentato dal giudice fino al doppio; quando invece si è davanti a una società tra professionisti,il compenso si applica a uno solo dei soci anche se la prestazione è stata eseguita da più soci.
In caso di eccezionale importanza, complessità, difficoltà e urgenza il compenso massimo riconosciuto al professionista può essere raddoppiato.
Nel quantificare le liquidazioni il legislatore ha tenuto conto di una serie di parametri tra cui il costo del lavoro, il costo della tecnologia sanitaria e il margine atteso, che comprende il rischio imprenditoriale e la complessità.
Il decreto 165/2016 non riguarda i medici, nel loro caso in caso di contenziosi per gli iscritti all’Albo di medici e odontoiatri viene richiesto un parere di congruità all’Ordine territoriale di competenza.
Nel dettaglio, l’allegato al decreto 165 quantifica il valore per alcune centinaia di prestazioni, facendo una distinzione per tipologia professionale.
La professione che vanta il numero più alto di parametri è quella dei medici veterinari, per i quali vengono specificati i singoli interventi sulle diverse specie animali. A loro sono dedicata le prime 30 pagine – su un totale di 60 – dell’allegato A al decreto. Molto sintetica, di contro, la casistica relativa ai farmacisti (otto prestazioni considerate).
Per gli psicologi sono state parametrate 55 prestazioni (3 pagine scarse) , 190 sono le prestazioni per gli infermier i, che sono state distinte in base a otto diverse funzioni tra cui, per esempio, la funzione respiratoria o quella relativa all’alimentazione.
Per le ostetriche sono state considerate otto aree di intervento per un totale di 46 attività parametrate, in questo caso – come per gli psicologi e per i veterinari – oltre al valore medio dell’attività svolta viene anche specificata la percentuale predefinita di aumento. Per i radiologi, infine, viene riportato l’elenco di tutti i possibili esami con relativo valore.
Federica Micardi – Il Sole 24 Ore – 30 agosto 2016